P. Q. M. 
 
    Non definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi  aggiunti
di cui in premessa, cosi' provvede: 
    1) dichiara il ricorso principale improcedibile per  sopravvenuta
carenza di interesse; 
    2) relativamente ai motivi aggiunti,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 -  nella  parte  in  cui
dispone  che  «al  fine  di   perseguire   maggiore   efficienza   ed
economicita' dell'azione nei  settori  di  competenza,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -  A.S.S.I.;
procedono alla definizione,  anche  in  via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi, con abbandono di ogni  controversia  pendente,  di
tutti i rapporti controversi nelle  correlate  materie  e  secondo  i
criteri di seguito indicati:  ...  b)  relativamente  alle  quote  di
prelievo  di  cui  all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169  ed  alle  relative  integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore  al  5
per cento delle somme ancora  dovute  dai  concessionari  di  cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169  del  1998  con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento delle garanzie fideiussorie.  Conseguentemente,  all'art.
38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  lettera  l)  e'
soppressa» - in relazione agli articoli 3,  24,  comma  1,  97,  103,
comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione; 
    3) dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    4) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e  sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente pronuncia; 
    5) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente
sentenza  parziale  sia  notificata  alle  parti  costituite   e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
dicembre 2012. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                 L'estensore: Toschei