P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale: 
        a) dell'art.  13,  legge  n.  40/2004  (divieto  assoluto  di
qualsiasi  ricerca  clinica  o  sperimentale  sull'embrione  che  non
risulti finalizzata alla tutela dello stesso) per contrasto  con  gli
artt. 9, 32, 33, primo comma Cost.; 
        b) dell'art. 6, comma  3  u.c.,  legge  n.  40/2004  (divieto
assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione
dell'ovulo) per contrasto con gli artt. 2, 13, 32 Cost.; 
        c) dell'art. 13, comma 1, 2, 3, e 6 comma  3  u,c.  legge  n.
40/2004 in quanto affetto da  illogicita'  ed  irragionevolezza,  per
contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32, 33, primo comma Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il procedimento in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
    Dispone  che  la  presente   ordinanza   sia   comunicata   dalla
cancelleria al Presidente della Camera dei Deputati e  al  Presidente
del Senato delta Repubblica. 
      Firenze, 7 dicembre 2012 
 
                         Il giudice: Pompei