P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 13, legge n. 40/2004 (divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso) per contrasto con gli artt. 9, 32, 33, primo comma Cost.; b) dell'art. 6, comma 3 u.c., legge n. 40/2004 (divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo) per contrasto con gli artt. 2, 13, 32 Cost.; c) dell'art. 13, comma 1, 2, 3, e 6 comma 3 u,c. legge n. 40/2004 in quanto affetto da illogicita' ed irragionevolezza, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32, 33, primo comma Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato delta Repubblica. Firenze, 7 dicembre 2012 Il giudice: Pompei