P.Q.M. Ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittitnita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013: - articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 9"), comma 1; - articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"), comma 1; - articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure di gara"), comma 1; per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l) ed m), Cost; con gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost n. 4/1948); con l'articolo 117, terzo comma, Cost e con l'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001; per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la seguente documentazione: 1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013, con allegata relazione; 2) copia della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013. Roma, 13 giugno 2013 L'Avvocato dello Stato: Caselli