P. T. M. Visti gli artt. 3, 27 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva la questione d'illegittimita' costituzionale degli artt. 157 comma 2 cp, dell'art. 73 comma 1 e 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, laddove nella seconda parte dell'art. 157 comma 2 cp non sono previste anche le circostanze attenuanti con pena di specie diversa o a effetto speciale. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sulmona, 10 maggio 2013 Il Giudice: Marasca