P. T. M. 
 
    Visti gli artt. 3, 27 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  e  la  non   manifesta
infondatezza, solleva la  questione  d'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 157 comma 2 cp, dell'art. 73 comma  1  e  5  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/90, in riferimento agli artt. 3  e
27 della Costituzione, laddove  nella  seconda  parte  dell'art.  157
comma 2 cp non sono previste anche le circostanze attenuanti con pena
di specie diversa o a effetto speciale. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
Costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Sulmona, 10 maggio 2013 
 
                         Il Giudice: Marasca