P. Q .M. Cosi' dispone: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma, 24 secondo comma, 25 secondo comma, 28, 52 terzo comma della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 1363 comma secondo e 1352 del Codice militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nella parte in cui rendono possibile configurare l'illiceita' disciplinare dell'esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico; 2)in subordine, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005 n. 246, come modificata dall'art. 4 comma primo lett. a) della legge 18 giugno 2009 n. 69; 3) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012. Il Presidente: Zaccardi L'estensore: Ciliberti