P. Q .M. 
 
    Cosi' dispone: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 2, 3 primo comma, 24 secondo comma,  25  secondo
comma, 28,  52  terzo  comma  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' degli  artt.  1363  comma  secondo  e  1352  del  Codice
militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nella  parte  in  cui
rendono    possibile    configurare     l'illiceita'     disciplinare
dell'esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il  previo
ricorso gerarchico; 
        2)in  subordine,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della
legge 28 novembre 2005 n. 246,  come  modificata  dall'art.  4  comma
primo lett. a) della legge 18 giugno 2009 n. 69; 
        3) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        4) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti costituite e al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
          Cosi' deciso in Campobasso nella camera  di  consiglio  del
giorno 20 dicembre 2012. 
 
                       Il Presidente: Zaccardi 
 
 
                                               L'estensore: Ciliberti