IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 471 del 2013, proposto da: 
    Vincenzo Salvatore  Testa,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Federica Ferrari, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola
Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147; 
    Contro Ministero dell'Interno, Questura di Foggia,  rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari,
via Melo, 97; 
    Per l'annullamento: 
        del decreto di rigetto n. Cat. 11E/2012,  avente  ad  oggetto
l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di  Pubblica  Sicurezza  ex
art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Foggia il 12 dicembre  2012
e notificato al ricorrente il 16 gennaio 2013; 
        nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori,  connessi
e consequenziali; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio   di   Ministero
dell'Interno e di Questura di Foggia; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio  2013  il
dott. Roberto Michele Palmieri e  uditi  per  le  parti  i  difensori
Cesare Di Cintio; 
1. Il Fatto. 
    1.1. Il ricorrente gestisce una  agenzia  di  scommesse  sportive
sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui  e'  titolare
SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck. 
    Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro  Trasmissione
Dati (CED/CTD), operando  pertanto  quale  intermediario  nell'ambito
delle scommesse, con  il  compito  di  raccogliere  e  registrare  le
giocate  degli  scommettitori  italiani,  per  poi  comunicarle  alla
societa' SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore. 
    Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta  delle  giocate
il ricorrente ha presentato alla Questura di Foggia  istanza  per  il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.  88  r.d.  n.  773/31
(TULPS),  in  ossequio  al  disposto  degli  artt.  46-47  d.P.R.  n.
445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta. 
    Con decreto n. Cat. 11E/2012 del 12 dicembre 2012, notificato  al
ricorrente il successivo 16 gennaio 2013, il Questore della Provincia
di Foggia, ritenuto che «l'oggetto della domanda presentata... per la
sua assoluta indeterminatezza e specificita' della richiesta  non  e'
inquadrabile in  nessuna  fattispecie  prevista  e  disciplinata  dal
legislatore,  tanto  meno  in  quella  prevista  dall'art.  88  TULPS
(richiesta specifica di licenza per attivita' di  scommesse)  perche'
essa riguarda unicamente la disciplina dell'accettazione di scommesse
da parte  di  soggetti  concessionari  o  autorizzati  da  parte  dei
ministeri o altri enti... e  comunque  in  nessun  caso  ha  riguardo
all'intermediazione  dati  di   proposte   negoziali   tramite   rete
telematica»; presto atto altresi' del principio  di  tipicita'  degli
atti amministrativi, e operato infine  un  raffronto  della  presente
fattispecie  con  i  risultati  cui  e'  pervenuta   sul   punto   la
giurisprudenza nazionale e  comunitaria,  ha  rigettato  la  suddetta
istanza. 
    1.2. Il decreto di rigetto e'  stato  ritualmente  impugnato  dal
ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame:  1)  eccesso
di potere per travisamento dei fatti e illogicita' della motivazione;
2)  violazione  degli  artt.  8,  49,  54,  56  TFUE;  disparita'  di
trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo
riconoscimento; 3) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione  del
principio di libera concorrenza; eccesso di potere  per  travisamento
dei fatti e disparita' di trattamento. 
    Ha chiesto pertanto, previa concessione della  tutela  cautelare,
l'annullamento dell'atto impugnato. 
    1.3. Costituitisi in giudizio, il  Ministero  dell'Interno  e  la
Questura  di  Foggia  hanno   chiesto   il   rigetto   del   ricorso,
preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR  Lazio  ex
art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 
    1.4.  All'udienza  camerale  del  10  maggio  2013  il  Collegio,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, ha riservato  di  definire  il
giudizio con sentenza in forma semplificata, ai  sensi  dell'art.  60
c.p.a., dando altresi' rituale avviso alle parti, ai sensi  dell'art.
73 co. 3 c.p.a., della possibilita' di sospensione del  giudizio  per
prospettazione   ex   officio   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 135 co.  1  lett.  q-quater)  c.p.a.,  nella
parte  in  cui  la  norma  devolve  alla  competenza   funzionale   e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro». 
2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 
    2.1. Ai sensi dell'art. 135  comma  1,  lett.  q-quater)  c.p.a.,
introdotto dall'art. 10, comma 9-ter,  d.l.  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni in  l.  26  aprile  2012,  n.  44,  sono
devolute alla competenza  funzionale  e  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di  Roma,  «le  controversie
aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi  dall'Autorita'  di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia  di  giochi
pubblici con vincita in denaro». 
    Avuto  riguardo  a  tale  previsione  normativa,  e'   interdetto
pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art.  60  c.p.a.,
stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito  della
controversia (scrutinio di legittimita' del  diniego  di  licenza  ex
art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia  di  Foggia),  per
essere la stessa devoluta al TAR capitolino. 
    Alla stessa stregua, e' parimenti  interdetto  a  questo  TAR  di
decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art.  15
co. 2 c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/12, «In ogni caso
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla  domanda
cautelare e, se non riconosce la propria competenza  ai  sensi  degli
articoli 13 e 14, non decide sulla stessa». 
    2.2. Per tali ragioni,  reputa  questo  TAR  la  rilevanza  della
q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui
tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del  TAR
Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad  oggetto
i provvedimenti ... emessi  dall'Autorita'  di  polizia  relativi  al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro», non potendo l'odierno giudizio  essere  definito  ne'  in
sede di merito, ne'  in  sede  cautelare,  se  non  a  seguito  della
risoluzione del rilevato incidente di costituzionalita'. 
3.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1,  lett.  q-quater)  c.p.a.,  in
riferimento all'art. 3 Cost. 
    3.1.  Questo  TAR  dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a., nella parte  che  in
questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR  Lazio,  sede  di  Roma,
delle «controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di  giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro»,  e  cio'  in
riferimento agli artt. 3 e 125 Cost. 
    3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art.
3), premette il Collegio che e' pacifica l'esclusione  del  sindacato
giurisdizionale   sul   merito   delle   leggi,   avendo   la   Corte
costituzionale, sin dalle sue prime pronunce,  rimesso  all'esclusivo
apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa  l'opportunita',
la completezza o l'equita' del dettato normativo (cfr., in tal senso,
C. Cost. n. 46/1959 e 119/80). In  tempi  piu'  recenti,  il  giudice
delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore «un'ampia  potesta'
discrezionale nella conformazione  degli  istituti  processuali,  col
solo limite della non irrazionale  predisposizione  di  strumenti  di
tutela, pur se tra loro differenziati»; discrezionalita'  di  cui  il
legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza»  (Corte
cost. n. 341/2006. In termini confermativi, Corte cost. n. 206/04). 
    Se cio' e' vero, e' tuttavia altrettanto  pacifica  la  risalente
giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza  delle
scelte legislative che diano luogo a  situazioni  giuridiche  tra  di
loro  differenziate.  In  tal  senso,  valutazioni  in   termini   di
necessita' di sussistenza - ad opera di norme  prevedenti  situazioni
differenziate  verso  determinate  categorie   di   soggetti   -   di
«ragionevoli motivi» (C. Cost. n. 61/1964),  di  «presupposti  logici
obiettiva» (C. Cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza»  (C.
Cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento
della  Corte  costituzionale,  tutte  riconducibili  alla  tradizione
medioevale della «rationabilitas» e della «causa  legis»,  valori  ai
quali deve necessariamente  informarsi,  in  uno  Stato  di  diritto,
l'attivita', pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa. 
    3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie,  rileva  il
Collegio che il legislatore (art. 1 co. 1 l. n. 44/12),  in  sede  di
conversione del d.l. 2 marzo 2012 n. 16,  (Semplificazione  fiscale),
ha aggiunto al variegato panorama di controversie gia' devolute  alla
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma  (art.
135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di  cui  al
cennato art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a. 
    Tale previsione normativa, nella  parte  -  che  in  questa  sede
rileva - in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ...
emessi  dall'Autorita'   di   polizia   relativi   al   rilascio   di
autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in  denaro»,
opera  una  deroga  al  criterio  generale  di  individuazione  della
competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella  cui
circoscrizione territoriale ha  sede  l'amministrazione  autrice  del
provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.). 
    3.4. Cio' chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi  o
meno una qualche giustificazione nell'ordito  costituzionale,  oppure
sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparita'  di
trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza.  A  tal  fine,  non
potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto  offerte  dal
giudice della «Magna Charta». 
    3.4.1. Il criterio dell'uniformita' del giudizio. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 189  del  1992,  ebbe  a
individuare - unitamente alla peculiare posizione costituzionale  del
CSM - quale motivo idoneo  a  giustificare  la  prima  delle  deroghe
introdotte dal  legislatore  all'ordinario  sistema  di  ripartizione
della competenza tra i  diversi  tribunali  amministrativi  regionali
(competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma,  per
le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti
i magistrati  ordinari),  la  «esigenza  largamente  avvertita  circa
l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin  dalle  pronunce  di  primo
grado». 
    3.4.2. Senonche', se tale e' la ratio che a suo tempo giustifico'
il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al
TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel  caso  di  specie.
Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte  in
ordine a provvedimenti emessi non gia' da una autorita' centrale (nel
qual caso occorrerebbe  tuttavia  interrogarsi  sulla  compatibilita'
della relativa deroga con la diversa previsione di cui  all'art.  13,
co. 1, seconda parte c.p.a., che stabilisce  la  competenza  del  TAR
locale,  in  relazione  a  provvedimenti  pur  emessi  da   autorita'
centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale),  sibbene
da un'autorita' periferica, e segnatamente  la  Questura,  competente
per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS. 
    Pertanto, la possibilita' che  in  subiecta  materia  si  formino
pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati  sul  territorio
della Repubblica si pone nella  stessa  misura  in  cui  sussiste  in
relazione  a  controversie  di  altra  natura  (es.  in  materia   di
espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali,
ecc.). Controversie rispetto alle quali,  tuttavia,  non  vi  e',  in
primo  grado,  alcun  accentramento  di  competenza  in  capo  ad  un
particolare Tribunale amministrativo regionale, ma  una  ripartizione
fondata sui criteri generali di cui all'art.  13  c.p.a.,  e  in  cui
l'uniformita'  della  giurisprudenza  viene  garantita,  in  sede  di
gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo  dall'Adunanza
Plenaria (art. 99 c.p.a.). 
    3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si  pone  in  termini
del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di  riparto  delle
competenze tra i vari  Tribunali  amministrativi  regionali  scolpito
dall'art. 13 c.p.a., e appare  ispirata,  piu'  che  dalla  «esigenza
largamente avvertita circa  l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin
dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.),  da  una
riedizione - seppur in versione minore, in quanto riferita alla  sola
competenza - del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.
fondato esclusivamente sui  cc.dd.  «blocchi  di  materie»,  criterio
esploso sul finire degli anni '90 (cfr. artt. 33-34 d.lgs. n.  80/98)
e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note  sentenze  nn.
204/04 e 191/06. 
    E  che  l'esigenza  di  garantire  l'uniformita'  (e  quindi   la
prevedibilita') delle decisioni  sin  dal  primo  grado  di  giudizio
risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, e'  tanto  piu'
palese se si considera che - come condivisibilmente affermato da  TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza  11  aprile  2013,  n.
217, di rimessione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  per  lo
scrutinio di  costituzionalita'  dell'art.  135  lett.  p)  c.p.a.  -
«proprio  l'individuazione  del  Tar  Lazio   quale   unico   giudice
funzionalmente   competente   si   presenta    antitetica    rispetto
all'obiettivo  indicato  dalla  Corte,  poiche'  l'ampliamento  della
struttura del Tar  romano,  in  parte  dovuto  anche  allo  smisurato
aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze  (tribunale  oggi
composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per
sezione), unitamente al problema dell'efficiente  organizzazione  del
lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei  giudici
fra le sezioni), fa si' che esso non si presenti neppure in  astratto
idoneo ad assicurare  l'ambita  uniformita'  o,  paradossalmente,  si
presenti addirittura come il meno idoneo». 
    3.4.4.  In  sostanza,  l'accentramento  di   competenza   operato
dall'art.  135  co.  1  lett.  q-quater)  c.p.a.  in  relazione  alla
controversie relative ai provvedimenti «... emessi dall'Autorita'  di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia  di  giochi
pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico
in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di  autorita'
aventi competenza territorialmente limitata e' devoluta al  tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorita'  ha
sede (art. 13, 1° co, 1° parte,  c.p.a.),  rischia  di  tradursi,  in
concreto, in una sorta di eterogenesi dei fini,  stante  la  concreta
possibilita' che, per le ragioni gia' lumeggiate dal TAR reggino,  la
norma  in  commento  raggiunga  obiettivi  configgenti   con   quelli
(l'uniformita' delle decisioni sin dal primo grado  di  giudizio)  ai
quali essa pur dovrebbe tendere. 
    3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto  a  tale
parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C.  cost.  n.
189/92), la q.l.c. dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a.,  nella
parte  in  cui  tale  norma  devolve  alla  competenza  funzionale  e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita  in  denaro»,  sia,  oltre  che   rilevante,   altresi'   non
manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost. 
4. Il criterio della straordinarieta' delle situazioni di emergenza. 
    4.1. Cio' detto quanto al primo  termine  di  comparazione  della
norma in commento con il  principio  di  ragionevolezza  (uniformita'
delle decisioni sin dal primo grado di giudizio),  va  ora  esaminato
l'ulteriore torno del problema, rappresentato dalla possibilita'  che
la deroga introdotta da tale norma possa  reputarsi  giustificata  in
ragione  di   altre   finalita',   del   pari   dotate   di   rilievo
costituzionale. 
    A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n.  237/07,
nel giustificare la legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  commi
2-ter e 2- quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dei  rifiuti
nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27
gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina  processuale  a
regime  cui  ha  dato  vita,  in  particolare,  il  comma  2-bis  del
contestato art.  3,  trova  la  sua  ragion  d'essere  proprio  nella
straordinarieta'   delle   situazioni   di   emergenza    (e    nella
eccezionalita'  dei  poteri  occorrenti   per   farvi   fronte)   che
costituiscono  il  presupposto  dei   provvedimenti   amministrativi,
l'impugnativa dei quali forma l'oggetto  dei  giudizi  devoluti  alla
competenza  esclusiva  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio». 
    4.2. Tale essendo la ratio  della  deroga  al  criterio  generale
della  competenza,  giustificata  dalla  Consulta  in  un'ottica   di
bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva
sussistenza nel caso in esame. 
    E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei  presupposti
normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di  emergenza».
Soccorre  a  tal  riguardo  l'art.  5,  comma  1,  1.   n.   225/1992
(Istituzione del Servizio nazionale  della  protezione  civile),  che
individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di  taluno
degli eventi «di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)», della medesima
legge, vale a dire non quelli «naturali o  connessi  con  l'attivita'
dell'uomo», come tali suscettibili di «essere  fronteggiati  mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli  stessi),  bensi'
solo  «calamita'  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,   per
intensita' ed estensione, debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e
poteri  straordinarida  impiegare  durante  limitati  e   predefiniti
periodi di tempo». 
    4.3. Tale essendo la definizione di «stato di emergenza»,  che  a
termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo
in  deroga  alle  regole  generali  vigenti  in  tema  di  competenza
costituisca    esercizio    manifestamente    irragionevole     della
discrezionalita' legislativa (come tale lesivo  dell'art.  3  Cost.),
non sembra a questo TAR che  detta  emergenza  ricorra  nel  caso  di
specie. 
    Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88  TULPS),  nel  campo
delle  «licenz(e)  per  l'esercizio  delle  scommesse»,   ovvero   di
autorizzazioni  di  polizia  necessarie  al  fine  dell'esercizio  di
attivita' commerciali. Attivita'  invero  particolari,  in  quanto  a
concreto  rischio  di  infiltrazioni  da  parte   di   organizzazioni
criminose, e sottoposte pertanto a duplice  scrutinio,  di  tipo  sia
concessorio, (attraverso le attivita' propedeutiche al  rilascio  del
relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare  verifica  -
effettuata appunto dalla Questura - in ordine alle qualita' personali
dell'istante  e  all'idoneita'  dei  locali  da  adibire  al  giuoco.
Scrutinio che, come ampiamente  chiarito  dalla  giurisprudenza,  sia
comunitaria  (Corte  di  Giustizia,  6  marzo  2007,  cause   riunite
C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica),  sia  interna  (Cass.  pen,
SS.UU, 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non gia' di contenere la
domanda e l'offerta  del  giuoco,  ma  di  canalizzarla  in  circuiti
controllabili, ai  fine  di  prevenirne  la  possibile  degenerazione
criminale. 
    4.4.  Avuto  riguardo,  pertanto,  ai  sicuri  approdi   cui   e'
addivenuta, in subiecta materia, la  giurisprudenza  sia  comunitaria
che interna, rimane oscura a questo Collegio la  positiva  ricorrenza
della «straordinarieta' delle situazioni di  emergenza»,  nonche'  la
«eccezionalita' dei potei occorrenti per farvi fronte»,  che  per  il
dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga  al  criterio
generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13 1° co
1° parte c.p.a. 
    Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di  attivita'  rilevante
nel  caso  in  esame  (attivita'  commerciale,  costituzionalmente  e
comunitariamente garantita, ancorche' sottoposta a controlli di varia
natura, per le ragioni sopra dette), e sia al  tipo  di  accertamento
che  la  Questura  e'  chiamata  a  svolgere  per  la  parte  di  sua
competenza,  si  e'  in  presenza  di  una  situazione  assolutamente
fisiologica, tanto da  essere  fronteggiata  con  mezzi  ordinari  (i
normali accertamenti di polizia), e  disciplinata  da  una  serie  di
disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli  scopi
richiesti. 
    In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di
licenza ex art.  88  TULPS,  gli  accertamenti  che  la  Questura  e'
chiamata a compiere non sono per nulla  straordinari,  tanto  da  non
richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men  che  meno  poteri
«... da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di  tempo»
(art. 2 co. 1 lett, c) l. n. 225/92 cit.). 
    Trattasi invece - si ribadisce - di poteri  del  tutto  ordinari,
tanto da essere previsti e minuziosamente regolati  dalla  legge,  in
chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est: le istanze ex
art. 88 TULPS). 
    Ma, se cosi' e', non e' dato a questo Collegio di comprendere  le
ragioni di un  accentramento  dello  scrutinio  di  legittimita'  dei
provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad  un
unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di  Roma.  Trattasi,
invero, di accentramento del  tutto  irragionevole,  che  non  sembra
trovare alcuna rispondenza nelle  finalita'  (il  dover  fronteggiare
straordinarie situazioni di emergenza) avute  di  mira  dalla  citata
sentenza della Corte costituzionale n. 237/07. 
    4.5. Per tali ragioni, reputa questo  TAR  che,  anche  sotto  il
profilo da ultimo delineato, la q.l.c.  dell'art.  135  co.  1  lett.
q-quater) c.p.a, in relazione all'art. 3 Cost, nella parte in cui  la
norma devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma,
«le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in  denaro»,  sia,  oltre  che
rilevante, altresi' non manifestamente infondata. 
5.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1,  lett.  q-quater)  c.p.a.,  in
riferimento all'art. 125 Cost. 
    5.1.  Cio'  detto  quanto  al  possibile  contrasto  della  norma
censurata con l'art. 3 Cost., ne  va  ora  evidenziato  un  ulteriore
aspetto problematico, in  riferimento,  questa  volta,  alla  diversa
previsione di cui all'art. 125 Cost. 
    Ancora una volta, termine di raffronto e' l'insegnamento  offerto
dal giudice delle leggi, il quale  non  ha  mancato  di  sottolineare
(sent. n. 237/07) che: «e' innegabile che la contestata disciplina  -
tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema
... di ripartizione della competenza tra i diversi  organi  di  primo
grado della giurisdizione amministrativa,  quanto  per  il  fatto  di
costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di
ripetuti interventi  legislativi  che  hanno  concentrato  presso  il
Tribunale amministrativo romano interi settori  del  contenzioso  nei
confronti della pubblica amministrazione -  fa  sorgere  un  delicato
problema di rapporto con l'articolazione su base regionale,  ex  art.
125 Cost., del  sistema  di  giustizia  amministrativa.  Di  qui,  la
necessita' di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della  non
manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame». 
    5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un  -  sia
pur parziale -  superamento  dell'originario  impianto  motivazionale
fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione  della
competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  anziche'
ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su  tutto  il
territorio  nazionale,   non   altera   il   sistema   di   giustizia
amministrativa». 
    In particolare, sembra a questo Collegio che, per il  dettato  di
Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in  volta
la positiva sussistenza di «...  ragioni  idonee  a  giustificare  la
deroga agli ordinari criteti di ripartizione della competenza tra gli
organi di primo grado della giustizia amministrativa». 
    5.3. Senonche', alla luce di quanto sopra  detto,  e'  ampiamente
revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri  rigorosi»  che,
ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si
trovi di fronte ad  un  esercizio  non  manifestamente  irragionevole
della discrezionalita' legislativa, cio' che esclude la  possibilita'
di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione».
Cio' in quanto da un lato non sembrano sussistere - o  comunque,  non
piu' di quanto non ricorrano  nella  generalita'  delle  controversie
trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il
legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni - particolari esigenze
di uniformita' di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali  da
giustificare l'effettuato spostamento di competenza. 
    In secondo luogo, sembrano quanto mai evanescenti le  eccezionali
e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare
la deroga al citato criterio di riparto della competenza. 
    5.4. Per tali ragioni, ad avviso di  questo  TAR  sono  maturi  i
tempi  per  una  rimeditazione,   in   parte   qua,   dell'originario
orientamento offerto da  Corte  cost.  n.  189/92,  che  consenta  di
ritenere fondate le censure di costituzionalita', per  contrasto  con
l'art. 125 Cost., di tutte quelle norme volte  -  come  nel  caso  in
esame - a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie,
il  TAR  Lazio,  sede  di  Roma)   la   disciplina   di   determinate
controversie, in assenza di criteri diversi da quelli -  di  per  se'
irrilevanti - rappresentati dal particolare tipo di materia trattata. 
6. La rimessione alla Corte costituzionale. 
    6.1.  Conclusivamente,  reputa  questo  TAR  rilevante,   e   non
manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art.  135,  comma  1,  lett.
q-quater)  c.p.a.,  nella  parte  in  cui  tale  norma  devolve  alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita  in  denaro»,  in  riferimento
agli artt. 3-125 Cost. 
    6.2.  Conseguentemente,  l'odierno  giudizio  va   sospeso,   con
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.