P.Q.M Dichiara la contumacia di Noe' Stefania; Dichiara non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede che anche alle controversie di cui all'art. 14 del medesimo decreto non si applichi il comma secondo dell'art. 702-ter c.p.c, e quella dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prevede che il tribunale decida in composizione collegiale anziche' monocratica; In via subordinata, qualora le norme summenzionate dovessero essere ritenute costituzionalmente legittime sotto il profilo sopra indicato, dichiara non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 comma, lett. a), seconda parte, della L. 69/2009 nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante che erano previsti dall'art. 29, primo comma, della L. 794/1942 e, per derivazione, quella dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede che al procedimento ex art. 14 del medesimo decreto non si applichi il comma secondo dell'art. 702-ter c.p.c. e quella dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prevede che il tribunale decida in composizione collegiale anziche' monocratica; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Visto l'art. 23 ultimo comma della L. 87/1953 manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' alle parti costituite e a Noe' Stefania e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, 3 maggio 2013 Il Presidente relatore: Vaccari