P.Q.M 
 
    Dichiara la contumacia di Noe' Stefania; 
    Dichiara non manifestamente infondata, per contrasto  con  l'art.
76 Cost., la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 1, del D.lgs. 150/2011, nella parte in cui  prevede  che  anche
alle controversie di cui all'art. 14  del  medesimo  decreto  non  si
applichi il comma secondo dell'art. 702-ter c.p.c, e quella dell'art.
14, comma 2, del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui  prevede  che  il
tribunale decida in composizione collegiale anziche' monocratica; 
    In via subordinata,  qualora  le  norme  summenzionate  dovessero
essere ritenute costituzionalmente legittime sotto il  profilo  sopra
indicato, dichiara non manifestamente infondata,  per  contrasto  con
gli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 54 comma, lett. a), seconda parte, della  L.
69/2009 nella parte  in  cui  fa  salvi  i  criteri  di  composizione
dell'organo giudicante che erano previsti dall'art. 29, primo  comma,
della L. 794/1942 e, per derivazione, quella dell'art.  3,  comma  1,
del D.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede che  al  procedimento
ex art. 14 del medesimo decreto non  si  applichi  il  comma  secondo
dell'art. 702-ter c.p.c. e quella dell'art. 14, comma 2,  del  D.lgs.
150/2011 nella parte in  cui  prevede  che  il  tribunale  decida  in
composizione collegiale anziche' monocratica; 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Visto  l'art.  23  ultimo  comma  della  L.  87/1953  manda  alla
cancelleria di notificare la presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  nonche'  alle  parti  costituite  e  a  Noe'
Stefania  e  di  comunicarla  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Verona, 3 maggio 2013 
 
                   Il Presidente relatore: Vaccari