P.Q.M. Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 445-bis cod. proc. civ. in toto, nonche' dell'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005, n. 48, per contrasto con i principi di ragionevolezza ed in violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.; 2) dell'art. 445-bis cod. proc. civ. in toto per violazione del principio di ragionevolezza, atteso che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario previsto dal 5° comma di detto articolo, non attribuisce al decreto medesimo la qualita' di titolo esecutivo; 3) dell'art. 445-bis cod. proc. civ. per violazione del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., del principio di ragionevolezza e dell'art. 38 Cost., in relazione: al termine perentorio di cui al comma 4 dell'art. 445-bis medesimo; al decreto di omologa di cui al 5° comma dell'art. medesimo; al termine perentorio di cui al 6° comma; infine alla sanzione di inammissibilita' contemplata al 6° comma della ripetuta norma; 4) dell'art. 445-bis, 7° comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; Sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. Roma, 18 gennaio 2013 Il Giudice del lavoro: Mormile