P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, comma  2,  della  legge  11  marzo  1953  n.  87
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 445-bis cod. proc. civ.  in
toto, nonche' dell'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 30 settembre  2005,
n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005,  n.
48, per contrasto con i principi di ragionevolezza ed  in  violazione
degli artt. 24, 38 e 111 Cost.; 2) dell'art. 445-bis cod. proc.  civ.
in toto per violazione del principio di ragionevolezza, atteso che il
decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario previsto
dal 5° comma di detto articolo, non attribuisce al  decreto  medesimo
la qualita' di titolo esecutivo; 3) dell'art. 445-bis cod. proc. civ.
per violazione del diritto di azione e di difesa di cui  all'art.  24
Cost., del principio di  ragionevolezza  e  dell'art.  38  Cost.,  in
relazione: al termine perentorio di cui al comma 4 dell'art.  445-bis
medesimo; al  decreto  di  omologa  di  cui  al  5°  comma  dell'art.
medesimo; al termine perentorio di  cui  al  6°  comma;  infine  alla
sanzione di inammissibilita' contemplata al 6° comma  della  ripetuta
norma; 4) dell'art. 445-bis, 7° comma, cod.  proc.  civ.,  introdotto
dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per contrasto  con
gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte Costituzionale unitamente alla prova  delle  comunicazioni
prescritte. 
      Roma, 18 gennaio 2013 
 
                   Il Giudice del lavoro: Mormile