P. Q .M. 
 
    Chiede che la Corte costituzionale, previa riunione del  presente
ricorso  a  quello  precedentemente  proposto  dal   ricorrente   nei
confronti della Corte di cassazione  e  della  Corte  di  appello  di
Milano (ric.  confl.  attr.  n.  4/2013),  per  evidenti  ragioni  di
connessione oggettiva e soggettiva, 
        A) dichiari che non spetta alla Corte di  appello  di  Milano
affermare la penale responsabilita' degli imputati del fatto -  reato
costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il  segreto
di Stato apposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
relazione alla vicenda del sequestro di Abu Omar, concernerebbe  solo
i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonche' gli interna  corporis
che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non  anche
quelli che attengono comunque  al  fatto  storico  del  sequestro  in
questione, e che  sarebbe  tutt'ora  utilizzabile  la  documentazione
legittimamente acquisita dall'autorita' giudiziaria,  nel  corso  del
procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale
era stato successivamente opposto il segreto di Stato, nonche'  tutti
gli elementi di prova  ritenuti  coperti  dal  segreto  di  Stato  da
codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 106/2009; 
        B) dichiari che non spetta alla  Corte  d'appello  di  Milano
emettere  la  sentenza  impugnata   in   questa   sede   sulla   base
dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli
allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra,
Di Troia e Di Gregori - di cui era stata disposta la restituzione  al
P.G. da parte della stessa Corte di Appello con ordinanze del 22 e 26
ottobre 2010 -  senza  che  si  sia  dato  corso  all'interpello  del
Presidente del Consiglio dei ministri  ai  fini  della  conferma  del
segreto di Stato opposto dagli imputati Pollati, Mancini, Ciorra,  Di
Troia e Di Gregori  nel  corso  dell'udienza  del  4  febbraio  2013,
essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale
da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti  di
prova coperte dal segreto di Stato; 
        C) dichiari che non spetta alla  Corte  d'appello  di  Milano
emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso  il
processo penale in questione fino alla definizione del  giudizio  sul
conflitto di attribuzione; 
        C) annulli - previa sospensione dell'efficacia della sentenza
n.  985/2013  della  Corte  di  appello  di  Milano   e   conseguente
sospensione del processo penale  attualmente  pendente  dinanzi  alla
Corte di cassazione - la predetta sentenza della Corte ambrosiana. 
    Allegati come da separato indice. 
 
        Roma, addi' 3 luglio 2013 
 
L'Avvocato dello Stato: Giannuzzi - Il Vice Avvocato  generale  dello
                           Stato: Tamiozzo 
 
    Avvertenza: L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata
decisa  con  ordinanza  n.  244/2013  e  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale, 1ยช serie speciale, n. 43 del 23 ottobre 2013.