P. Q .M. Chiede che la Corte costituzionale, previa riunione del presente ricorso a quello precedentemente proposto dal ricorrente nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano (ric. confl. attr. n. 4/2013), per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, A) dichiari che non spetta alla Corte di appello di Milano affermare la penale responsabilita' degli imputati del fatto - reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Omar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonche' gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt'ora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall'autorita' giudiziaria, nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato, nonche' tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato da codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 106/2009; B) dichiari che non spetta alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - di cui era stata disposta la restituzione al P.G. da parte della stessa Corte di Appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 - senza che si sia dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollati, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato; C) dichiari che non spetta alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo penale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzione; C) annulli - previa sospensione dell'efficacia della sentenza n. 985/2013 della Corte di appello di Milano e conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione - la predetta sentenza della Corte ambrosiana. Allegati come da separato indice. Roma, addi' 3 luglio 2013 L'Avvocato dello Stato: Giannuzzi - Il Vice Avvocato generale dello Stato: Tamiozzo Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 244/2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ยช serie speciale, n. 43 del 23 ottobre 2013.