P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  della  Campania  (Sezione
Prima)  dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 2999/2013  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, co. 1, lett. q), dell'art. 13, co. 4, e dell'art.  15,
co. 2, del codice del processo amministrativo approvato  con  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificati dall'art.  1,  del
d.lgs. 14 settembre 2012, n.  160,  nei  termini  e  per  le  ragioni
esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25,  24
e 111 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al  Presidente  del  Consiglio  ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della  stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  10
luglio 2013. 
 
                      Il Presidente: Mastrocola 
 
 
                                                L'estensore: Buonauro