P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Prima) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 2999/2013 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 135, co. 1, lett. q), dell'art. 13, co. 4, e dell'art. 15, co. 2, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificati dall'art. 1, del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013. Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Buonauro