P. Q .M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1 legge 3 maggio 1999,
n. 124 e dell'art. 93, commi 1 e 2 della  legge  della  Provincia  di
Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in  cui  -  violazione  degli
artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5,  punto
1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a  tempo
determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  23
giugno 1999 ha  dato  attuazione  -  consentono  la  copertura  delle
cattedre e dei posti di insegnamento,  che  risultino  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e  che  rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4, comma 2,  legge
n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due  anni  o  di
durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, L.P. 5/2006 - in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo, cosi' da configurare  la  possibilita'
dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo  determinato
senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione  di  tempi
certi per lo svolgimento dei concorsi; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonche'
comunicata ai presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  ed  al
presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. 
      Cosi' deciso in Trento, in data 3 dicembre 2013 
 
                          Il Giudice: Flaim