IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato in data 3 dicembre 2013 la seguente ordinanza: 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorsi depositati in data 3 ottobre, 14 ottobre e 18 ottobre
2011  Mattana  Luciano,  Periotto  Maria,  Guidotto  Marco,   Fichera
Isabellina, Ognibeni Caterina, Tasso Elisa, Antonelli Emanuela,  Bona
Chiara, Brunel Fiorella, Dal Pont Gabriella, Tipoldi Giovanni, Oliari
Viviana, Cerullo Antonio,  Oriolo  Antonella,  Minei  Angela,  Fratta
Assunta,  Valle  Ilenia,  Vianello  Giulio,   Ceranelli   Alessandra,
Donatoni Marco, Colombini Serena, Eccli Michela, Sandri Mario, Prezzi
Antonia, Berti Roberta, Rasera Chiara, Montelli  Luisa,  Huber  Vera,
Malalan Giuliana, Corigliano Saveria,  Trainotti  Ottilia,  La  Manna
Teresa, Ciccarelli Sandra, Gualano Ruben,  Sartori  Angela,  Fortugno
Nicolina,  Schwarz  Emanuela,  Dallago  Annalisa,  Salvato  Sara,  Di
Gennaro  Francesca,  Marzadro  Anna  Giulia,  Michelazzi   Raffaella,
Bellotti  Giuseppe,  Zandonai  Beatrice,  Tomedi   Fabiola,   Mazzini
Francesca, Prosser Carolina, Sommadossi Giovanna, Garbuio Anna Maria,
Regolini Marina, Fantini Katrin, Dal Farra Maria, Paltrinieri  Marta,
Petrillo Maria Lucia, Carli Nadia, Tardivo  Antonella,  Degliantonini
Federico, Rossi Ezio, Aldrighettoni Cristina,  Di  Luoffo  Antonella,
Angelini Flavio, Trenti Cristina, Gionta  Vaentina,  Turri  Stefania,
Miorelli Silvia, Miorelli Cecilia, Terzani Fiammetta, Rigotti  Erika,
Angelico Marilusi, Bonventre Maria Grazia, Cortese  Mirko,  Petterlin
Paolo, Brendolise  Renza,  Gelmi  Giordano,  Cagol  Nunzia,  Ferrieri
Monica, Casagrande Alessia, Sighel Maura, Debiasi  Cristina,  Pezzato
Cinzia,  Costantino  Scirocco  Ilaria,  Cau  Gabriella,   Bongiovanni
Maddalena,  Taddia  Emanuela,  Scagliotti  Cristina,  Spinelli  Maria
Giovanna, Sicilia Giuseppina Giovanna, Braus  Maia  Cristina,  Faccio
Monica, Righi Angela, Artini Nicola, Facchini  Michela,  Lunz  Marco,
Catoni  Francesca,  Nordio  Valentina,  Zencher  Valentina,   Sartori
Mariachiara, Maule Milena,  Andreolli  Francesca,  Russo  Antonietta,
Soini Rosanna, Martinelli Paola, Scarasciullo Laura, Caliari  Clelia,
La Greca Adda, Gaeta Marica,  Pozzer  Ruggero,  Margherito  Marilena,
Caceffo Serena, Sank Sabine, Schiliro' Anna  Maria,  Scerra  Filippo,
Ravanelli  Federica,  Marini  Michele,   Fiabane   Pietro,   Menapace
Alessandra, Artini Graziella,  Armani  Michela,  Pugliese  Francesco,
Mosna Alessandro, Longhi Magda, Pappalardo Silvia, Valletta  Nikolas,
Laguercia Leda Danielle, Salpietro Maria Catena, Antolini Mariachiara
e Ficara Francesco - premesso di aver stipulato, o con  il  dirigente
del servizio provinciale competente  (in  un  primo  tempo  l'agenzia
provinciale per l'istruzione  denominata  «sovrintendenza  scolastica
provinciale», successivamente  il  servizio  per  la  gestione  delle
risorse umane della scuola e della formazione)  o  con  il  dirigente
della singola istituzione scolastica, contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato ai sensi: 
        I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 legge
3 maggio 1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia  di
Trento anche successivamente all'entrata  in  vigore  del  d.P.R.  15
luglio 1988, n. 405 («Norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico
in provincia di Trento») in forza della previsione ex art. 2 comma  7
dello stesso d.P.R. («Fino all'adozione delle  leggi  provinciali  di
cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma
4, ovvero per quanto dagli  stessi  non  disciplinato,  al  personale
insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma  2  e  al  personale
docente  supplente  in  servizio  nelle  scuole  della  provincia  si
applicano, per quanto concerne lo stato giuridico  e  il  trattamento
economico, le norme vigenti per  il  corrispondente  personale  degli
uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio  dello
Stato»); 
        II) successivamente della disciplina provinciale ex  art.  93
comma 1, 2 e 3 l.p.  7  agosto  2006,  n.  5  -  hanno  proposto  nei
confronti della Provincia  Autonoma  di  Trento,  tra  le  altre,  le
seguenti domande: 
          «1) in via principale: Accertarsi e dichiararsi la nullita'
o illegittimita' o inefficacia dei termini apposti  ai  contratti  di
lavoro a tempo determinato come indicati  in  narrativa  sottoscritti
dai ricorrenti con la Provincia Autonoma di Trento  e  per  l'effetto
accertare  e  dichiarare   la   conversione   del   primo   contratto
sottoscritto da ogni ricorrente ovvero dalla data di  uno  di  quelli
successivi sempre sottoscritti da ogni ricorrente, ovvero dalla  data
ritenuta di giustizia anche in relazione all'inserimento dei  singoli
ricorrenti nelle graduatorie per l'assunzione a tempo  indeterminato,
in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la resistente; 
          2) in via subordinata  solo  se  disattesa  la  domanda  di
conversione  del  rapporto  a  tempo  indeterminato,  condannarsi  la
Provincia Autonoma di Trento, in personale del legale  rappresentante
pro tempore, al risarcimento dei danni  in  favore  di  ogni  singolo
ricorrente per l'accertata illegittima apposizione del termine, nella
misura ritenuta di giustizia  tenendo  conto  dell'art.  36  comma  5
d.lgs. n. 165/2001 come vigente , risarcimento che  vorra'  applicare
secondo  i  criteri  emersi  dalla  giurisprudenza  di  merito  e  di
legittimita' citata in narrativa  o  secondo  equita'  ex  art.  1226
c.c.». 
    La  domanda  di  accertamento  della  nullita'   delle   clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita
violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato,  alla  quale  la  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione. 
    La domanda (subordinata) di risarcimento del danno viene  fondata
dai  ricorrenti  quale  conseguenza  della  nullita'  delle  clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex  art.  36
comma  5,  secondo  periodo,  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  («Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla  prestazione  di   lavoro   in   violazione   di   disposizioni
imperative»). 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3  maggio  1999,  n.  124  e
dell'art. 93 comma 1 e 2 della legge  della  Provincia  di  Trento  7
agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt.  11
e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto  1,  lett.
a)  dell'accordo  quadro  CES,  UNICE  e  CEEP  sul  lavoro  a  tempo
determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28
giugno 1999 ha  dato  attuazione  -  consentono  la  copertura  delle
cattedre e dei posti di insegnamento,  che  risultino  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e  che  rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4 comma 2 legge n.
124/1999, annuali e rinnovabili per un  massimo  di  due  anni  o  di
durata massima triennale secondo l'art. 93 comma 2 l.p. n.  5/2006  -
in  attesa  dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali   per
l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da  configurare  la
possibilita' dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo
determinato  senza  che  a  detta  possibilita'  si   accompagni   la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. 
 
                 Sulla rilevanza nel giudizio a quo 
 
    Occorre doverosamente premettere che  nel  presente  giudizio  e'
gia' stata sollevata,  con  ordinanza  del  17  gennaio  2012,  altra
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n.
124/1999 e dell'art. 93 comma 1  e  2  l.p.  n.  5/2006,  di  cui  la
Consulta ha dichiarato «la manifesta inammissibilita'» con  ordinanza
n.  206  del  3  luglio  2013,  stante  l'inefficacia  dell'ipotetica
pronuncia di accoglimento  ai  fini  della  decisione  della  domanda
giudiziale  concretamente  posta  al   Tribunale   di   Trento»,   in
considerazione della  «generale  preclusione  della  possibilita'  di
trasformare i contratti a tempo determinato nel settore  pubblico  in
contratti a tempo indeterminato» (art. 36 comma 5 d.lgs. n.  165/2001
e specificamente per il settore scolastico art. 4 comma 14-bis  legge
n. 124/1999, inserito dall'art. 1 comma 1 d.l. 25 settembre 2009,  n.
134 convertito dall'art. 1 comma 1 legge 24 novembre  2009,  n.  167,
nonche' art. 10 comma 4-bis d.lgs. n. 368/2001, inserito dall'art.  9
comma 18 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dall'art.  1  comma  1
legge 12 luglio 2011, n. 106). 
    In effetti nell'ordinanza introduttiva  del  primo  incidente  di
costituzionalita' la rilevanza della  questione  era  stata  motivata
esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai  ricorrenti
in via principale, di conversione dei contratti a  tempo  determinato
stipulati con la Provincia Autonoma di Trento in  contratti  a  tempo
indeterminato. 
    Tuttavia, in realta', i  ricorrenti  hanno  proposto,  come  gia'
evidenziato nella parte «in fatto», anche una  domanda  (subordinata)
di risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo  d.lgs.
n.  165/2001  quale  conseguenza  della   nullita'   delle   clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato. 
    Quindi   la   rilevanza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e  dell'art.  93
comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006  viene  qui  motivata  sulla  base  di  un
presupposto di fatto diverso  da  quello  posto  a  fondamento  della
precedente ordinanza di rimessione del 17 gennaio 2012, il che appare
consentito alla luce  del  consolidato  orientamento  della  Consulta
(ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze n. 433 del  1995,
n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ord. n. 164 del 1987), secondo cui
l'art.  24  comma  2  legge  11  marzo  1953,  n.  87   preclude   la
riproponibilita'   della   medesima   questione    di    legittimita'
costituzionale,  da  parte  dello  stesso  giudice,  soltanto  se  la
precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria,  di  talche'
non osta all'esame nel merito  della  questione  la  declaratoria  di
manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza in dipendenza  di
una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione (atteso che, come
precisato da Corte Cost. n. 451/1989 cit., gli elementi richiesti per
l'ammissibilita' della  questione  debbono  risultare  esclusivamente
dall'ordinanza di rimessione,  e  non  possono  eventualmente  essere
tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti  soltanto  l'ordinanza,
debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalita'
dei cittadini e agli organi  giudiziari,  la  pendenza  del  giudizio
costituzionale in tutti i suoi estremi). 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando le norme impugnate la domanda  di  accertamento  della
nullita' delle clausole appositive dei termini finali  contenute  nei
singoli contratti di lavoro a  tempo  determinato  e  la  domanda  di
risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo, d.lgs. 30
marzo  2001,  n.  165  («Il  lavoratore  interessato  ha  diritto  al
risarcimento del danno  derivante  dalla  prestazione  di  lavoro  in
violazione di disposizioni imperative») dovrebbero essere rigettate; 
        infatti  incontestato  che  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta
scaturiscono da contratti  stipulati  nella  piena  osservanza  della
disciplina interna in tema di reclutamento del  personale  scolastico
(in particolare dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art.  93
comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente  vacanti  e
disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre   e   che   rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento  di  supplenze,  in   attesa   dell'espletamento   delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo; 
        quindi, alla luce della vigente disciplina interna in  ordine
al reclutamento del personale scolastico  a  tempo  determinato,  non
sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti
in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione
di norme imperative, dei contratti di durata  annuale  stipulati  con
l'Amministrazione convenuta. 
    Di recente il legislatore (art. 9 comma 18 d.l. 13  maggio  2011,
n. 70 conv, con legge 12 luglio 2011, n. 106) ha  aggiunto  nell'art.
10 d.lgs. n. 368/2001 il comma  4-bis,  secondo  cui  «stante  quanto
stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma  1,  della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive   modificazioni,
all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e
all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto  i
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto». 
    Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che
in precedenza la disciplina ex d.lgs. n. 368/2001 trovasse  integrale
applicazione  anche  in  ordine  ai  contratti  a  tempo  determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
ed ATA. 
    L'assunto non puo' essere condiviso: 
        e'  evidente,  attesa  la  contiguita'  cronologica,  che  il
legislatore  e'  intervenuto  in  reazione   al   formarsi   di   una
giurisprudenza  di  merito  che  ha  statuito  l'illegittimita'   per
contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 368/2001  -  in
tema di sussistenza delle ragioni di carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo  o  sostitutivo  (art.  1  comma  1),  dell'indicazione
scritta delle stesse (art. 1 comma 2) e soprattutto dei  limiti  alla
successione  di  contratti  a  tempo  determinato  (art.  5)  -   con
declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a  tempo
indeterminato (ed  infatti  la  stessa  ratio  e'  sottesa  ad  altro
intervento del legislatore, costituito dall'art. 1 comma  1  d.l.  25
settembre 2009, n. 134, conv. con legge. 24 novembre  2009,  n.  167,
che, novellando l'art. 4 legge n. 124/1999, ha  introdotto  il  comma
14-bis, secondo cui «i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3,  in  quanto
necessari  per  garantire  la  costante   erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in  ruolo,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti e sulla base  delle  graduatorie  previste
dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni»)  o,  in
altre pronunce, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 comma
5 d.lgs. n. 165/2011; 
        invero  l'inapplicabilita'  della  disciplina  ex  d.lgs.  n.
368/2001  ai  contratti  a  tempo  determinato   stipulati   per   il
conferimento delle supplenze del personale docente  ed  ATA  emergeva
gia' dalle  previsioni  ex  d.lgs.  n.  165/2001,  dove  -  a  fronte
dell'art. 36 comma 1 (testo originario), secondo cui:  «Le  pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui  ai  commi  precedenti,  si  avvalgono  delle  forme
contrattuali flessibili di assunzione  e  di  impiego  del  personale
previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono
a disciplinare la materia dei contratti  a  tempo  determinato...  in
applicazione di quanto  previsto  dalla  legge  18  aprile  1962,  n.
230..., nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della
relativa disciplina» - l'art. 70 comma 8, dopo aver stabilito che «le
disposizioni del presente decreto si  applicano  al  personale  della
scuola»,  ha  precisato  che  «sono  fatte  salve  le  procedure   di
reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive  modificazioni  ed  integrazioni»
(tale norma e' rimasta immutata anche dopo la  novella  dell'art.  36
comma 1 d.lgs. n. 165/2001  -  ulteriore  riprova  della  persistente
vigenza anche dopo l'emanazione del d.lgs. n. 369/2001  dell'art.  36
d.lgs. n. 165/2001 introdotto in precedenza - ad opera  dell'art.  17
comma 26 d.l. 1° luglio 2009, n. 78 conv. con legge 3 agosto 2009, n.
102,  secondo  cui:  «Per  rispondere  ad  esigenze   temporanee   ed
eccezionali le  amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto  delle  procedure  di
reclutamento   vigenti.   Ferma   restando   la   competenza    delle
amministrazioni  in  ordine  alla  individuazione  delle   necessita'
organizzative  in  coerenza  con  quanto  stabilito   dalle   vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono  a
disciplinare  la  materia   dei   contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato...  in  applicazione  di  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368»); 
        in questo senso sono orientate sia la Consulta (ord. 207  del
2013, specie settimo considerato, punti 5 e 6) sia la a Suprema Corte
(Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, specie § 24-34;). 
    Infine appare opportuno ricordare che l'appena menzionata ord. n.
207 del 2013 ha ritenuto ammissibili due questioni di  illegittimita'
costituzionale sollevate in  giudizi  in  cui  i  ricorrenti,  avendo
svolto attivita' di docenti o di personale amministrativo  scolastico
in base a numerosi e ripetuti contratti a termine,  hanno  agito  per
sentir dichiarare l'illegittimita' delle clausole di apposizione  del
termine  e  per  la  conseguente  condanna   dell'amministrazione   a
convertire  il  loro  contratto  di  lavoro  in  contratto  a   tempo
indeterminato, ovvero al risarcimento del danno. 
 
Sulla non manifesta infondatezza le  procedure  di  reclutamento  del
                       personale della scuola 
 
    In  tema  di  reclutamento  del  personale  scolastico  a   tempo
determinato la disciplina statale (art. 4 legge n. 124/1999) dispone: 
        «1. alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento
che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali  per  l'intero  anno
scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con  il  personale
docente di ruolo delle dotazioni  organiche  provinciali  o  mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai  posti
medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di' supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo; 
        2. alla copertura delle cattedre e dei posti di  insegnamento
non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del  31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si' provvede mediante
il  conferimento  di  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'  didattiche  per
la  copertura  delle  ore  di  insegnamento  che  non  concorrono   a
costituire cattedre o posti orario; 
        3. nei casi diversi da quelli previsti  ai  commi 1  e  2  si
provvede con supplenze temporanee; 
        4. i posti delle dotazioni organiche provinciali non  possono
essere coperti  in  nessun  caso  mediante  assunzione  di  personale
docente non di ruolo; 
        5. con proprio  decreto  da  adottare  secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, il Ministro della pubblica istruzione  emana  un  regolamento
per  la  disciplina  del  conferimento  delle  supplenze  annuali   e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti; 
        6. per  il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e  delle
supplenze temporanee sino al termine delle  attivita'  didattiche  si
utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo  401  del
testo unico, come  sostituito  dal  comma  6  dell'articolo  1  della
presente legge; 
        7. per il conferimento delle supplenze temporanee di  cui  al
comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto...»). 
    Il regolamento di cui al comma 5 e' stato  emanato  con  d.m.  25
maggio 2000, n. 201 e successivamente con d.m.  13  giugno  2007,  n.
131. 
    Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93 comma 1, 2 e 3  l.p.
n. 5/2006 («Disposizioni in materia di incarichi a tempo  determinato
e di supplenze temporanee») prevede: 
        «1. Per garantire la  continuita'  didattica  e  il  regolare
avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina  in  materia
di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa  massima
prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni  scolastiche
possono  stipulare,   mediante   l'utilizzo   rispettivamente   delle
graduatorie provinciali per titoli o  delle  graduatorie  d'istituto,
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  per  la  copertura  delle
cattedre  e  dei  posti  d'insegnamento  effettivamente   vacanti   e
disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto  dai
commi 2 e 3 e secondo  le  modalita'  definite  con  regolamento.  Le
graduatorie  d'istituto  devono  essere  articolate  in   fasce,   in
relazione ai titoli e alle abilitazioni, inoltre devono garantire una
validita' temporanea coerente  con  le  graduatorie  provinciali  per
titoli; 
        2. per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento
il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di
lavoro a tempo determinato di  durata  annuale,  rinnovabili  per  un
massimo  di  due  anni  qualora  risultino  disponibili  la  medesima
cattedra o posto;  per  la  copertura  delle  cattedre  o  dei  posti
d'insegnamento disponibili,  inoltre,  puo'  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato di durata massima triennale; 
        3. per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento non
coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita  dalla
Provincia per l'inizio delle lezioni, il  dirigente  dell'istituzione
scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di  durata
massima annuale. Qualora la mancata copertura delle  cattedre  o  dei
posti di insegnamento ai sensi del comma  2  dipenda  dall'assenza  o
dall'esaurimento  delle   graduatorie   provinciali,   il   dirigente
dell'istituzione scolastica, previo  nulla  osta  del  dirigente  del
servizio provinciale competente, puo' stipulare contratti di lavoro a
tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni». 
    Il regolamento di cui al comma 1 e' stato emanato con decreto del
presidente  della   provincia   24   giugno   2008,   n.   23-130/Leg
(«Regolamento concernente incarichi a tempo determinato  e  supplenze
temporanee nelle  istituzioni  scolastiche  provinciali  a  carattere
statale»), il quale all'art. 2 dispone: «1. I posti di insegnamento e
le cattedre, di seguito denominati «Posti», non assegnati a personale
assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il  conferimento  di:
a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico;  b)
supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche,  per
i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino
al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che  non
concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili  entro  la
data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee  brevi  per  ogni  altra
necessita' di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a)  e
b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera  a),  sono
rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il
medesimo posto  permangano  le  condizioni  richieste  per  il  primo
conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro  contiene
la clausola con la  quale  e'  previsto  il  rinnovo  automatico  del
contratto medesimo. 3. Il  conferimento  degli  incarichi  annuali  e
delle  supplenze  temporanee  fino   al   termine   delle   attivita'
didattiche, previsti dal comma 1, lettere a) e b), e' effettuato  dal
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
gestione delle risorse umane della  scuola  e  della  formazione,  di
seguito denominata «struttura provinciale  competente»,  prima  della
data stabilita dalla Giunta provinciale per  l'inizio  delle  lezioni
utilizzando  le  vigenti  graduatorie  provinciali  per  titoli   del
personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4.  A
decorrere dalla data di  inizio  delle  lezioni  il  conferimento  e'
effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando  le
vigenti graduatorie d'istituto, per la  copertura  di:  a)  incarichi
annuali e  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche, in caso di esaurimento o  di  assenza  delle  graduatorie
provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle
attivita' didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;  c)
incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima
della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee  fino  al
termine delle attivita' didattiche previste dal comma 1, lettera  b),
non coperte prima della data di inizio delle  lezioni;  e)  supplenze
temporanee brevi di cui al  comma  1,  lettera  e).  5.  In  caso  di
esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il
dirigente della struttura provinciale competente puo'  autorizzare  i
dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento
degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al  termine
delle attivita' didattiche anche prima della  data  di  inizio  delle
lezioni». 
    Di recente Corte Cost. 9 febbraio 2011, n. 41 ha evidenziato  che
la scelta  operata  dal  legislatore  con  la  legge  n.  124/1999  -
istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono  utilizzate
dall'amministrazione scolastica in primis per l'attribuzione del  50%
dei  posti  di  ruolo  disponibili  determinati   ogni   triennio   e
secondariamente per conferire  supplenze  annuali  e  temporanee  per
mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalita' -
art. 399 comma 1 e 401 comma 1 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ) -  «e'
quella di individuare i docenti  cui  attribuire  le  cattedre  e  le
supplenze secondo il criterio del merito». 
    Si tratta di una logica conseguenza del principio ex art. 97 ult.
comma Cost. («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge») che individua
nel  concorso,  quale  strumento  di  selezione  del  personale,   lo
strumento  piu'  idoneo  a  garantire,   in   linea   di   principio,
l'imparzialita' e l'efficienza  della  pubblica  amministrazione,  di
talche' l'amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito
di un procedimento  preordinato  a  garantire  l'imparzialita'  e  la
trasparenza della selezione, nonche' l'individuazione degli aspiranti
piu' capaci e quindi piu' meritevoli (in termini Corte Cost. 27 marzo
2003, n. 89; Cass. 15 giugno 2010, n. 14350; Cass. 7 maggio 2008,  n.
11161;). 
L'inapplicabilita'  ai  contratti  stipulati  dai  ricorrenti   della
disciplina ex d.lgs. n. 368/2001 
    In proposito appare sufficiente richiamare  quanto  gia'  esposto
nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio  a
quo della questione di legittimita' costituzionale in esame. 
La disciplina del reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato
della scuola in rapporto al diritto dell'Unione Europea 
    I ricorrenti eccepiscono la difformita' della disciplina relativa
al reclutamento del personale scolastico  a  tempo  determinato  alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28  giugno  1999  volta  allo
scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a  tempo  determinato
concluso il 18 marzo 1999 fra le  organizzazioni  intercategoriali  a
carattere generale (CES, CEEP e UNICE),  il  cui  obiettivo  e',  tra
l'altro, «creare un quadro normativa per la prevenzione  degli  abusi
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti
di lavoro a tempo determinato» (clausola 1), come meglio  specificato
nella clausola 5  («Misure  di  prevenzione  degli  abusi  -  1.  Per
prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo  di  una  successione  di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali a  norma  delle  leggi,  dei
contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le  parti  sociali
stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti  per  la
prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto  delle  esigenze
di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o  piu'  misure
relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione  del  rinnovo
dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata  massima  totale  dei
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c)  il
numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.  2.  Gli  Stati
membri, previa  consultazione  delle  parti  sociali,  e/o  le  parti
sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni  i
contratti e i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato:  a)  devono
essere considerati «successivi»; b) devono essere ritenuti  contratti
o rapporti a tempo indeterminato»). 
    Secondo un orientamento ormai consolidato (Corte Cost.  170/1984,
Corte  Cost.  389/1989;  Corte  Cost,  ord.  168/1991;  Corte   Cost.
482/1995; Corte Cost. 348/2007; Corte  Cost.  349/2007;  Corte  Cost.
28/2010; Corte Cost, 227/2010; Corte Cost. ord. 207/2013; Cass.  S.U.
8 agosto 2011, n. 17074; Cass. pen. 4 marzo 2005, n. 17836;  Cass.  2
marzo 2005, n. 4466; Cass. 26 settembre  2003,  n.  14312;  Cass.  10
dicembre 2002, n. 17564; CdS IV, 18 gennaio 1996,  n.  54;  tutte  in
conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui  sono
espressione, tra le altre, sentenze 4 febbraio 1988, causa  C-157/86,
Murphy e a., punto 11; 22  giugno  1989,  causa  C-103/88,  Costanzo,
punto 33; 29  aprile  1999,  causa  C-224/97,  Ciola,  punto  26;  26
febbraio 2000, causa C-262/97,  Engelbrecht,  punto  40;  11  gennaio
2007, causa C-208/05, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68
e 69; 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fuss, punto  63;),  in  virtu'
del  principio  (fondato  sul  precetto  ex  art.  11  Cost.  e  piu'
recentemente sul disposto ex art. 117 comma 1 Cost.) del primato  del
diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale: 
        A) se una fattispecie trova  regolamentazione  sia  in  fonti
europee di  diretta  applicazione  (ossia  in  norme  dalle  quali  i
soggetti operanti all'interno degli ordinamenti  degli  Stati  membri
possono  trarre  situazioni  giuridiche  direttamente  tutelabili  in
giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata
alla luce della fonte europea, di talche'  la  normativa  interna  in
contrasto, se e' anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se
e' posteriore deve essere disapplicata; in caso di  dubbio  circa  la
portata applicativa della fonte  europea  ed  in  particolare  di  un
presunto contrasto con la norma interna,  la  questione  deve  essere
inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla  Corte  di  giustizia,  la
quale, avendo il compito  di  assicurare  «il  rispetto  del  diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati» (art. 19 comma
1  TUE),  precisa  autoritariamente  il   significato   del   diritto
dell'Unione, determinandone in definitiva l'ampiezza ed il  contenuto
delle possibilita' applicative, con sentenze dichiarative  che  hanno
la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 
        B)  se  il  contrasto,  non  rimediabile   neppure   in   via
interpretativa  (piu'  approfonditamente  infra),  si  pone  tra   la
normativa interna e  fonti  europee  prive  di  effetto  diretto,  la
disciplina da applicare resta quella interna, salvo  il  rinvio  alla
Corte  Costituzionale   per   illegittimita'   costituzionale   della
disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro
interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art. 117  comma
1 Cost.). 
    a) La Corte di giustizia e' ferma nel ritenere (sentenza 4 luglio
2006, causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; 7  settembre  2006,
causa C-53/04, Marroni e Sardino,  punti  40-43;  7  settembre  2004,
causa 180/04, Vassallo, punti 32-35; 13 settembre 2007; 13  settembre
2000, causa C-307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; 22  dicembre  2010,
cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) -
come si evince tanto dalla formulazione  della  direttiva  1999/70  e
dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale  nonche'  dalla
loro finalita' - che le prescrizioni ivi enunciate  sono  applicabili
ai contratti ed ai rapporti di lavoro a  tempo  determinato  conclusi
con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico; 
    b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze  15  aprile
2008, causa C-268/2006, Impact., punti  69-80;  23  aprile  2009,  in
cause riunite C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196) che la
clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il  profilo
del suo contenuto,  incondizionata  e  sufficientemente  precisa  per
poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un  giudice  nazionale
in  quanto,  ai  sensi  di  tale  disposizione,  rientra  nel  potere
discrezionale degli Stati membri  ricorrere,  al  fine  di  prevenire
l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una
o piu' tra le misure enunciate in tale clausola o,  ancora,  a  norme
equivalenti in  vigore,  purche'  tengano  conto  delle  esigenze  di
settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel contempo non e'
possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che
dovrebbe comunque essere attuata in virtu' di suddetta clausola. 
    c) Secondo l'ormai  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92  e  101;
Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35;  Impact,
cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonche'
ordinanza 1° ottobre 2010, causa C-3/10, Affatato, punti 43  e  44;),
la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli Stati membri -
onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato e qualora il diritto nazionale
non  preveda  gia'  misure  equivalenti  -  l'adozione  effettiva   e
vincolante  di  almeno  una  delle  tre  misure  elencate   in   tale
disposizione ed attinenti, rispettivamente, a: 
        a) ragioni obiettive per la giustificazione  del  rinnovo  di
tali contratti o rapporti di lavoro; 
        b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di
lavoro successivi; 
        c) numero dei rinnovi di questi ultimi. 
    In ordine alle misure previste sub b)  e  c)  dalla  clausola  5,
punto 1) dell'accordo quadro (durata massima totale dei  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi,  numero  dei  loro
rinnovi)  appare  evidente  l'assenza  della  loro  previsione  nella
disciplina statale relativa al reclutamento del personale  scolastico
a tempo determinato (art. 4 comma  1  legge  n.  124/1999);  cio'  e'
ancora piu' vero dopo la novella dell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001,  in
cui e' stato inserito il comma 4-bis, il quale ha  precisato  che  ai
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA «non si applica l'articolo  5,
comma 4-bis, del presente decreto», norma questa che, secondo  quanto
chiarito dal Governo italiano nella  causa  C-3/10,  Affatato,  cit.,
punto, 48, e' stata introdotta proprio «al fine di evitare il ricorso
abusivo ai contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  nel  settore
pubblico». 
    Quanto alla disciplina provinciale (art. 93 comma 1 e 2  l.p.  n.
5/2006), le previsioni di un numero  massimo  (due)  di  rinnovi  dei
contratti a tempo determinato di  durata  annuale  e  di  una  durata
massima  (tre  anni)  dei  contratti  a  tempo  determinato  sembrano
riguardare esclusivamente «la medesima cattedra o posto», come emerge
dalla lettera dell'alt 93 comma  2  cit.,  consentendo,  cosi',  alla
Provincia Autonoma di Trento la stipulazione di ulteriori contratti a
tempo determinato con gli stessi docenti. 
    In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5,  punto  1
dell'accordo   quadro   (esistenza   di   «ragioni   obiettive»   che
giustifichino  il  rinnovo   dei   rapporti   a   tempo   determinato
successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler  e
a., cit., punti 69, 70, 71 e 74; Angelidaki, cit., punti  88-100;  26
gennaio 2012, in causa C-586/10, Kucuk, punti 30-31): 
        «La nozione di «ragioni oggettive»  dev  'essere  intesa  nel
senso che essa si riferisce a  circostanze  precise  e  concrete  che
contraddistinguono una determinata attivita'  e,  pertanto,  tali  da
giustificare,  in  un  simile  contesto  particolare,  l'utilizzo  di
contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  in  successione.
Dette circostanze possono risultare  segnatamente  dalla  particolare
natura  delle  funzioni  per  l'espletamento  delle  quali   siffatti
contratti sono stati conclusi  e  dalle  caratteristiche  inerenti  a
queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento  di  una  legittima
finalita' di politica sociale di uno Stato membro... Per contro,  una
disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale
ed astratto attraverso una  norma  legislativa  o  regolamentare,  il
ricorso a contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  in
successione,  non  soddisferebbe  i  criteri   precisati   al   punto
precedente.... In particolare, il ricorso a  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione  generale,
senza relazione con il contenuto concreto dell'attivita' considerata,
non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine  di
verificare   se   il   rinnovo   di   siffatti   contratti   risponda
effettivamente  ad  un'esigenza  reale,  sia  idoneo   a   conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto». 
    A) La Suprema Corte nella pronuncia 20 giugno 2012, n.  10127  ed
una parte  della  giurisprudenza  di  merito  (Corte  di  Appello  di
Perugia, n. 524/2010; n. 341/2011;) non ravvisano alcun contrasto tra
la  disciplina  interna  in  ordine  al  reclutamento  del  personale
scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto  1  dell'accordo
quadro;  in  particolare  Cass.  10127/2012  cit.  ha  statuito:  «Lo
speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di
accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del  1994,  modificato
dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la  stipula  dei
contratti  a  termine  solo  per  esigenze  oggettive  dell'attivita'
scolastica,  cui  non  fa  riscontro   alcun   potere   discrezionale
dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure  di
cui alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con
la  direttiva  stessa,   come   interpretata   dalla   giurisprudenza
comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a  termine
non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto  a
tempo indeterminato, ne' il diritto al risarcimento  del  danno,  ove
non risulti perpetrato,  ai  suoi  danni,  uno  specifico  abuso  del
diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza». 
    B)  Di  contro,  secondo   l'orientamento   maggioritario   della
giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Siena, 27 settembre  2010,
Fiorilli/Miur; Trib. Livorno, 26 novembre 2010, X/MIUR; Trib. Torino,
11 gennaio 2011, Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, 25 marzo 2011 Billeci  e
a./MIUR; Trib. Trieste, 29  marzo  2011  Matiassi  e  a./MIUR;  Trib.
Napoli, 16 giugno 2011, Serse/MIUR;  Trib.  Trani,  18  giugno  2011,
Modugno/MIUR; ), le supplenze  disposte  in  esecuzione  dell'art.  4
comma 1 legge n. 124/1999 (e, per quanto concerne la controversia  in
esame, anche dell'art. 93 comma 1, l.p. n. 5/2006 e dell'art. 2 comma
1 lett. a) n. 23-130/Leg  del  2008),  in  relazione  all'ipotesi  di
«copertura delle cattedre e dei posti  d'insegnamento  che  risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre  e
che rimangano prevedibilmente tali  per  l'intero  anno  scolastico»)
vengono conferite per far  fronte  a  stabili  vacanze  nell'organico
determinate dal fatto che il numero delle  unita'  del  personale  in
ruolo e' inferiore a quello dei posti in organico; di contro, qualora
venisse  apprestata  una  dotazione  di  personale  equivalente  alle
posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda  di
prestazioni sul territorio, che risultassero impreviste  rispetto  ai
dati  conosciuti  sulla   popolazione   scolastica,   si   potrebbero
fronteggiare in linea di massima con la mobilita'  dei  dipendenti  e
solo in via sussidiaria con forane contrattuali flessibili. 
    Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla  copertura  dei
posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione
da parte del personale  di  ruolo  -  costituente,  ad  avviso  della
giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea  a
giustificare la reiterazione di  contratti  a  tempo  determinato  in
funzione delle supplenze annuali ex art. 4 comma 1 legge n.  124/1999
- potrebbe essere soddisfatta apprestando una dotazione di  personale
a tempo indeterminato equivalente al numero dei  posti  dell'organico
di diritto; 
        nel contempo e' innegabile che  cio'  comporterebbe  -  anche
considerando i tempi necessari all'espletamento  delle  procedure  di
mobilita'  -  un  aggravio  della  spesa  pubblica  quando  il   calo
demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo  del
numero delle iscrizioni o, piu' in generale,  dell'offerta  formativa
determinasse un sovradimensionamento dell'organico; 
        quindi  alla  scelta  del   legislatore   -   di   consentire
all'Amministrazione scolastica  di  procedere  alla  copertura  delle
cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento  effettivamente  vacanti  e
disponibili mediante il conferimento di supplenze  annuali,  anziche'
attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - e' sottesa  la
necessita' di contenimento della  spesa  pubblica,  evitando  che  si
verifichi il fenomeno (menzionato dalla Provincia Autonoma di  Trento
nella propria memoria di  costituzione)  dei  cd.  docenti  di  ruolo
«soprannumerari», ossia in esubero rispetto alle  effettive  esigenze
del servizio scolastico. 
    Alla  luce   dell'orientamento   espresso   dalle   giurisdizioni
superiori (per tutte Corte Cost. 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Cass.
7 maggio 2008, n. 11161; Cass. 3  giugno  2004,  n.  10605;  Cass.  2
maggio 2003, n. 6699; Cass. 16 settembre 2002, n. 13528; CdS.  V,  1°
aprile 2011,  n.  2022;  CdS.  VI,  24  gennaio  2011,  n.  467;)  la
razionalizzazione,  il  controllo  ed  il  contenimento  della  spesa
pubblica costituiscono  interessi  generali  collegati  al  principio
costituzionale  ex   art.   97   del   buon   andamento   dell'azione
amministrativa. 
    Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce
della gia' richiamata giurisprudenza della  Corte  di  giustizia,  se
tali interessi generali: 
        (a)  possano  essere   ricondotti   alla   natura   ed   alle
caratteristiche  delle  funzioni  del  servizio  scolastico  per   lo
svolgimento delle quali  la  pubblica  amministrazione  procede  alla
copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali,
o 
        (b) attengano al perseguimento di una legittima finalita'  di
politica sociale dello Stato membro. 
    In proposito la Suprema Corte (sent. 10127/2012  cit.)  ha  cosi'
statuito: 
        «59. Alla luce della  richiamata  giurisprudenza  comunitaria
ritiene  questa  Corte  che  il  corpus  normativo  disciplinate   il
reclutamento del personale, nel consentire la stipula di contratti  a
tempo determinato in  relazione  alla  oggettiva  necessita'  di  far
fronte,con riferimento al singolo istituto scolastico - e, quindi, al
caso specifico -,  alla  copertura  dei  posti  di  insegnamento  che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti
che si rendano di fatto disponibili entro la data  del  31  dicembre,
ovvero  ancora  ad  altre  necessita'  quale  quella  di   sostituire
personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
riferendosi a  circostanze  precise  e  concrete  caratterizzanti  la
particolare attivita' scolastica costituisce «norma equivalente» alle
misure di cui alla clausola 5 n. 1, lett. da  A)  a  C)  dell'accordo
quadro secondo quanto indicato dalla sentenza 28 aprile 2009 C-370/07
Angelidaki cit.; 
    60.  Rileva,  altresi',  ai  fini  di  cui  trattasi,  -  e   con
riferimento alle fattispecie regolate dal primo e dalla legge n.  124
del 1999, art. 4, comma 2 cit. - quale  fattore  oggettivo,  relativo
all'attivita' scolastica, lo stretto collegamento tra  la  necessita'
di ricorrere alla supplenza e la ciclica variazione in aumento ed  in
diminuzione  della  popolazione  scolastica  e  la  sua  collocazione
geografica; 
    61. Ne' puo' non considerarsi che, come in precedenza  rimarcato,
il sistema  delle  graduatorie  per  garantire  l'oggettivita'  della
scelta dell'incaricato,  la  migliore  formazione  scolastica  (Corte
cost.  n.  41  del  2011  cit.)  e  la  stessa  immissione  in  ruolo
dell'incaricato - la cui posizione  in  graduatoria  progredisce,  in
ragione dell'assicurato diritto di precedenza, in funzione del numero
delle supplenze -  comporta  necessariamente  la  reiterazione  degli
incarichi che, pur tuttavia, come osservato, rimangono  temporanei  e
collegati ciascuno alla specifica  e  precisa  esigenza  del  singolo
istituto scolastico; 
    62. Al riguardo va ricordato che la  direttiva  n.  70  del  1999
guarda alla successione di piu' contratti di  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato  come  potenziale  fonte  di  abuso  in  danno  dei
lavoratori dipendenti si'  da  richiedere  apposite  disposizioni  di
tutela  minima  (dirette  ad  evitare  la   «precarizzazione»   della
situazione dei lavoratori suddetti), identificabili non di  certo  in
norme legali o  regolamentari  limitate  ad  autorizzare  -  in  modo
generale ed astratto il ricorso a ripetuti  contratti  di'  lavoro  a
tempo determinato (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, punto 28,
e sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki cit.,  punto  97).  Il
fatto che i contratti di lavoro a tempo  indeterminato  costituiscano
la forma comune dei rapporti di  lavoro,  non  esclude  pero'  che  i
contratti di lavoro a tempo  determinato  possano  rappresentare  una
caratteristica dell'impiego  in  alcuni  settori  e  per  determinate
occupazioni e attivita', sicche' viene lasciato agli Stati membri una
certa discrezionalita' nello stabilire  le  condizioni  precise  alle
quali si puo' fare uso di questi contratti (sentenza 26 gennaio  2012
C-586/10 Kucuk, cit. punto  52;  sentenza  4  luglio  2006  C-212/04,
Adeneler, cit. punto 91; sentenza 7 settembre 2006, causa C-53/04,  M
e S., punto 47; sentenza 28 aprile  2009  C-370/07,  Angelidaki  cit,
punti 145 e 183); 
    63. E' corollario di quanto  ora  detto  che  spetta  al  giudice
nazionale di valutare se in concreto l'impiego di un  dipendente  per
un lungo periodo di tempo in forza di ripetuti e  numerosi  contratti
sia  rispettosa  della  clausola  5,  punto  1,  dell'accordo  quadro
(sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, cit. punto  55),  che  deve
ritenersi, nel caso di specie, rispettata perche' il reiterarsi degli
incarichi, come rilevato - ma e' opportuno ribadirlo  -  risponde  ad
oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali non fa riscontro
alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere
la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa  che
ne regola l'assegnazione; 
    64. Alla stregua  delle  esposte  considerazioni  ritiene  questa
Corte che la specifica  disciplina  del  reclutamento  del  personale
scolastico, ed in particolare quella relativa al  conferimento  delle
supplenze, e' conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro
di cui alla Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno  1999
e costituisce, quindi, «norma equivalente». 
    La Consulta (ord. n. 207 del 2013), da un lato, ha ritenuto: 
        «che l'attribuzione dei tre tipi  previsti  di  supplenza  e'
resa necessaria, nell'ordinamento nazionale,  dagli  artt.  33  e  34
della  Costituzione,  che  affermano  il  diritto  fondamentale  allo
studio, il quale impone allo Stato l'organizzazione del  servizio  in
modo da poterlo adattare anche ai costanti cambiamenti numerici della
popolazione scolastica, per cui l'art. 4 della legge n. 124 del  1999
- sottoposto all'esame di questa Corte - risponde a tale necessita; 
        che non si potrebbe stabilire che all'attribuzione  di  tutte
le supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) si provveda con
i contratti a tempo indeterminato, perche' in questo modo la Pubblica
Amministrazione si esporrebbe alla concreta possibilita' di avere  un
numero di docenti superiori al necessario, ipotesi, quest'ultima,  da
evitare in linea generale e, in particolare, nel periodo attuale  nel
quale  sussistono  gravi  necessita'  di  contenimento  della   spesa
pubblica, anche  in  base  ad  impegni  derivanti  da  vincoli  posti
dall'Unione europea; 
        che,  infatti,  in  caso  di  successiva  diminuzione   della
popolazione  scolastica,  la   copertura   di   tutte   le   cattedre
effettivamente vacanti potrebbe  determinare  esuberi  del  personale
docente; 
        che si tratta di un servizio attivabile a domanda, in  quanto
il  diritto  allo  studio,  previsto  dalla  Costituzione,  crea   la
condizione per cui  lo  Stato  non  puo'  rifiutarsi  di  erogare  il
servizio stesso, con la conseguenza  che  la  domanda  di  istruzione
attiva automaticamente l'erogazione del servizio; 
        che il  sistema  scolastico  italiano  presenta  esigenze  di
flessibilita' fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi
fattori, alcuni indipendenti dalle scelte di governo,  tra  i  quali:
mutamenti continui della popolazione scolastica;  attribuzione  delle
cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti  donne,  specie  per  i
cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela  quanto  ai
congedi di maternita'; fenomeni di immigrazione (allo stato  attuale,
circa quattro milioni di immigrati, che vanno  doverosamente  inclusi
nel sistema  scolastico);  flussi  migratori  interni  da  regione  a
regione; scelta di indirizzi  scolastici  da  parte  delle  famiglie;
trasferimenti  di  personale  docente  di  ruolo;  presenza  di  sedi
disagiate e assegnazioni provvisorie, soprattutto nelle isole e  zone
di  montagna;  a  questi   si   aggiungono   ulteriori   fattori   di
flessibilita'  riconducibili  a  scelte  di  governo,  tra  i  quali:
frequenti   accampamenti   di   istituti;   diverse   modalita'    di
programmazione delle classi; unificazione di indirizzi scolastici; 
        che,  pertanto,  deve  riconoscersi   come   nell'ordinamento
italiano sia indispensabile utilizzare  un  numero  significativo  di
docenti  e  di  personale  amministrativo  scolastico   assunti   con
contratti a tempo determinato,  proprio  per  garantire  la  costante
presenza degli stessi in numero sufficiente a coprire  le  necessita'
di tutte le scuole statali; 
        che il sistema delle graduatorie permanenti del  personale  a
tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso,  e'  in
grado di garantire sia che l'assunzione del  personale  scolastico  a
tempo determinato avvenga con criteri oggettivi - cioe'  senza  abusi
ne' disparita' - sia di consentire a detto  personale  di  avere  una
ragionevole probabilita', nel tempo,  di  diventare  titolare  di  un
posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato; 
        che, inoltre, la normativa nazionale e'  strutturata,  almeno
in linea di principio, in modo tale che  l'assunzione  del  personale
scolastico con contratti a tempo determinato pur  non  prevedendo  la
durata massima di tali contratti, ne' il  numero  dei  rinnovi  degli
stessi - possa rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola
5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE;»; 
    dall'altro ha ritenuto: 
        «che l'art. 4, compia 1,  della  legge  n.  124  del  1999  -
oggetto del giudizio  davanti  a  questa  Corte  -  nella  sua  parte
principale, non appare censurabile, in quanto regola la tipologia  di
supplenze - previsione necessaria per  assicurare  la  copertura  dei
posti vacanti di anno in  anno  -  non  disponendo,  di  conseguenza,
questa norma  ne'  il  rinnovo  dei  contratti  a  tempo  determinato
prolungati nel tempo, ne' l'esclusione del  diritto  al  risarcimento
del danno; 
        che,   peraltro,   detta   disposizione    contiene,    nella
proposizione finale, la previsione  per  cui  il  conferimento  delle
supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre  abbia  luogo  «in  attesa  dell'espletamento
delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente non
di ruolo»; 
        che la previsione  sopra  richiamata,  contenuta  nell'ultima
proposizione del comma 1 dell'art. 4 della legge  n.  124  del  1999,
potrebbe configurare la possibilita' di un rinnovo  dei  contratti  a
tempo determinato senza che a detta  possibilita'  si  accompagni  la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; 
        che questa condizione - unitamente al fatto che non  vi  sono
disposizioni che riconoscano,  per  i  lavoratori  della  scuola,  il
diritto  al  risarcimento  del  danno  in  favore  di  chi  e'  stato
assoggettato ad un'indebita ripetizione  di  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato  -  potrebbe  porsi  in  conflitto  con  la  citata
clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE;». 
    Appare,   quindi,   non   manifestamente   infondato    affermare
l'esistenza  di  un  contrasto  tra   la   disciplina   interna   del
reclutamento del personale scolastico a tempo determinato applicabile
nel caso in esame (art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 ed art. 93  comma
1 e  2  l.p.  n.  5/2006)  ed  il  diritto  dell'Unione  Europea,  in
particolare in ordine alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo
quadro nella parte  in  cui  la  prima  consente  l'utilizzo  di  una
successione   di   contratti   a   tempo   determinato   in    attesa
dell'espletamento delle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale docente  di  ruolo,  senza  che  a  detta  possibilita'  si
accompagni la previsione  di  tempi  certi  per  lo  svolgimento  dei
concorsi. E' vero che soltanto la normativa statale (art. 4  comma  1
legge n. 124/1999 prevede espressamente  che  il  conferimento  delle
supplenze annuali, ai fini della copertura dei  posti  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data  del  31  dicembre,  avvenga  «in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo»; 
        tuttavia il riferimento ai «posti vacanti e disponibili entro
la data del 31  ottobre  e  che  rimangono  tali  per  l'intero  anno
scolastico», contenuto nel combinato disposto dell'art.  93  comma  2
l.p. n. 5/2006 e dell'art. 2 comma 1 lett. a) d.p.g. p. n. 23/130 del
2008 rende evidente che la loro copertura mediante contratti a  tempo
determinato  avviene  in  attesa  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, il  solo
in grado di occupare  stabilmente  i  posti  vacanti  e  disponibili;
inoltre le previsioni, contenute nella sola legislazione provinciale,
di  un  numero  massimo  (due)  di  rinnovi  dei  contratti  a  tempo
determinato di durata annuale e di una durata massima (tre anni)  dei
contratti a tempo determinato, sembrano riguardare esclusivamente «la
medesima cattedra o posto», come risulta dalla lettera  dell'art.  93
comma 2 legge n. 5/2006, e non impediscono  la  stipulazione  con  la
stessa Provincia Autonoma di Trento di ulteriori  contratti  a  tempo
determinato, come si evince dalle carriere lavorative di  alcuni  dei
ricorrenti di cui ai doc. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 allegati al ricorso. 
    Si e' gia' ricordato che secondo l'orientamento consolidato della
Corte di giustizia la clausola 5, punto  1  dell'accordo  quadro  non
appare,  sotto  il  profilo  del  suo  contenuto,  incondizionata   e
sufficientemente precisa per poter  essere  invocata  da  un  singolo
dinanzi ad un giudice nazionale, di talche' l'eventuale contrasto con
la  normativa  interna  determina  non  gia'  la  disapplicazione  di
quest'ultima (come avviene nel  caso  di  fonti  europee  di  diretta
applicazione), ma il rinvio alla Corte Costituzionale per  violazione
degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.; 
        in  questo  senso  si   e'   espressa   anche   la   Consulta
nell'ordinanza  n.  207  del  2013  («come  si   e'   gia'   rilevato
nell'ordinanza n. 103 del 2008 - quando davanti a questa Corte  pende
un giudizio di legittimita' costituzionale per  incompatibilita'  con
le norme comunitarie, queste ultime, se  prive  di  effetto  diretto,
rendono concretamente operativi i parametri di cui agli  artt.  11  e
117, primo cornuta, Cost.»).