P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio  1999,
n. 124 e dell'art. 93 comma 1 e 2  della  legge  della  Provincia  di
Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione  degli
artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola  5,  punto
1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a  tempo
determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28
giugno 1999 ha  dato  attuazione  -  consentono  la  copertura  delle
cattedre e dei posti di insegnamento,  che  risultino  effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e  che  rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  il
conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4 comma 2 legge n.
124/1999, annuali e rinnovabili per un  massimo  di  due  anni  o  di
durata massima triennale secondo l'art. 93 comma 2 l.p. n.  5/2006  -
in  attesa  dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali   per
l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da  configurare  la
possibilita' dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo
determinato  senza  che  a  detta  possibilita'  si   accompagni   la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonche'
comunicata ai presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  ed  al
presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. 
        Cosi' deciso in Trento, in data 3 dicembre 2013 
 
                          Il giudice: Flaim