P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23
legge 11.3.1953 n. 87, 
    Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante  nel  presente
giudizio,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 n. 89 (introdotto dall'art. 55 co. 1°
lett. b) D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con legge 7.8.2012 n. 134),
per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte  in  cui
limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore  della  parte
che abbia subito un danno per la durata  irragionevole  del  processo
presupposto) al "valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore
specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita'  di
liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della  parte
che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di' legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Reggio Calabria, 11 novembre 2013 
 
                          Il Giudice: Stilo