P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9  febbraio  1948,
n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,  dichiara  non  manifestamente
infondata,  e  rilevante  nel  presente  giudizio,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24  marzo
2001,  n.  89  (introdotto  dall'art.  55,  comma  1°,  lettera   b),
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  legge  7  agosto
2012, n. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella
parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in  favore
della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del
processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza  alcuna
ulteriore  specificazione  o  limite,   comportando   in   tal   modo
l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in
favore  della  parte  che  nel  processo  presupposto  sia  risultata
interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  giustizia  presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Reggio Calabria, 25 novembre 2013. 
 
                     Il Giudice delegato: Amato