P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9  febbraio  1948,
n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953  n.  87,  dichiara  non  manifestamente
infondata,  e  rilevante  nel  presente  giudizio,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24  marzo
2001, nr. 89 (introdotto dall'art. 55 co. 1° lett. b) D.L. 22  giugno
2012, nr. 83, convertito con legge  7  agosto  2012,  nr.  134),  per
contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore  della  parte
che abbia subito un danno per la durata  irragionevole  del  processo
presupposto) al «valore del diritto accertato» senza alcuna ulteriore
specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita'  di
liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della  parte
che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 25 novembre 2013 
 
                     Il Giudice delegato: Amato