P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24 marzo 2001, nr. 89 (introdotto dall'art. 55 co. 1° lett. b) D.L. 22 giugno 2012, nr. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, nr. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al «valore del diritto accertato» senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, 25 novembre 2013 Il Giudice delegato: Amato