P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Firenze, visti gli arti. 134  Cost.  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento
agli artt. 2 e 24 della Costituzione: 
        1) della norma prodotta nel nostro  ordinamento  mediante  il
recepimento,  ai  sensi  dell'art.  10  primo  comma   Cost.,   della
consuetudine internazionale accertata dalla Corte  Internazionale  di
Giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega  la
giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie  per  danni  da
crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato  del  giudice
adito, «iure imperii»dal Terzo Reich; 
        2) dell'art. 1 della legge n. 848 del 17 agosto  1957,  nella
parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu,  obbliga  il
giudice  nazionale  ad   adeguarsi   alla   pronuncia   della   Corte
Internazionale di Giustizia quando essa ha  stabilito  l'obbligo  del
giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella  cognizione
della causa civile di  risarcimento  del  danno  per  crimini  contro
l'umanita', commessi «iure imperii» dal Terzo Reich, almeno in  parte
nel territorio italiano; 
        3) dell'art. 1 della legge  n.  5/2013  nella  parte  in  cui
obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della  Corte
Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito  l'obbligo
del  giudice  italiano  di  negare  la  propria  giurisdizione  nella
cognizione della causa civile di risarcimento del danno  per  crimini
contro  l'umanita'  commessi  «iure  imperii»  dal  Terzo  Reich  nel
territorio italiano. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
    Si provvede a deposito telematico con firma digitale. 
      Firenze, 21 gennaio 2014 
 
                         Il Giudice: Minniti