P.Q.M. Visti gli artt. 134 c.1 della Costituzione, e l'art. 1 legge 9/2/1948 n. 1 Ritenuta rilevante ai fini della definizione del processo e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 - c.1 prima parte cpp, cosi' come modificato dall'art. 37 della legge n. 479/99 nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in caso di reati procedibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna per violazione dei principii di ragionevolezza e di uguaglianza ex art 3, di obbligatorieta' dell'azione penale previsto dall'art. 112 e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 c.2 della Costituzione Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' assuma le proprie decisioni in merito alla conformita' o meno della norma impugnata ai parametri costituzionali sopra indicati. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Avezzano, 7 agosto 2013 Il Giudice per le Indagini Preliminari: Taviano