P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 c.1 della  Costituzione,  e  l'art.  1  legge
9/2/1948 n. 1 
    Ritenuta rilevante ai fini della definizione del processo  e  non
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 459  -  c.1  prima  parte  cpp,  cosi'  come
modificato dall'art. 37 della legge n.  479/99  nella  parte  in  cui
prevede la facolta' del querelante  di  opporsi,  in  caso  di  reati
procedibili  a  querela,  alla  definizione  del   procedimento   con
l'emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per  violazione   dei
principii  di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  ex   art   3,   di
obbligatorieta' dell'azione penale previsto  dall'art.  112  e  della
ragionevole durata  del  processo  di  cui  all'art.  111  c.2  della
Costituzione 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche' assuma le proprie decisioni in merito  alla  conformita'  o
meno  della  norma  impugnata  ai  parametri   costituzionali   sopra
indicati. 
    Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 
 
      Avezzano, 7 agosto 2013 
 
           Il Giudice per le Indagini Preliminari: Taviano