P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n.
1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante  nel  presente
giudizio,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2-bis, comma 3, legge 24 marzo 2001 nr. 89 (introdotto  dall'art.  55
co. l° lett. b) decreto-legge 22 gennaio 2012 n. 83,  convertito  con
legge 7 agosto 2012 n. 134),  per  contrasto  con  l'art.  117  della
Costituzione, nella parte in cui  limita  la  misura  dell'indennizzo
(liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno  per  la
durata irragionevole del processo presupposto) al «valore del diritto
accertato»  senza   alcuna   ulteriore   specificazione   o   limite,
comportando in tal  modo  l'impossibilita'  di  liquidare  in  alcuna
misura un'equa riparazione in favore della parte  che,  nel  processo
presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Reggio Calabria, addi' 20 gennaio 2014 
 
                     Il Giudice: Antonella Stilo