P.Q.M. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Visti l'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953, Dichiara la rilevanza in relazione ai provvedimenti di liquidazione delle spettanze di perizia da adottarsi nel presente procedimento penale, e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 2115/2002 (introdotto dall'art. 1, commi 606 e 607 della legge n. 143/2013) nella parte in cui prevede che i compensi liquidati a carico dell'erario sono ridotti di un terzo anche nel caso delle spettanze dovute agli ausiliari della autorita' giudiziaria, dimodoche', per ricondurre la suddetta disposizione di legge nei margini della legittimita' costituzionale, occorrere espungervi l'espressione «all'ausiliario del magistrato,»; Ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto di pagamento emesso in data 14 febbraio 2014 in funzione della liquidazione della somma di € 370 a titolo di spettanze per la perizia psichiatrica eseguita come in atti, nonche' la sospensione del giudizio concernente la procedura di rettificazione del suddetto decreto che sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 2115/2002, quale disposizione di legge cui si riferisce la prospettata questione di legittimita' costituzionale; Ordina la rimessione alla Corte costituzionale degli atti della procedura di liquidazione di spese di giustizia cui si riferisce l'incidente di costituzionalita' (1) , nonche' la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' la comunicazione della medesima ordinanza alla Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; Ordina la notificazione della presente ordinanza al perito, al pubblico ministero ed alle altre parti del procedimento. Dato in Grosseto il giorno 14 marzo 2014 Il giudice: Muscogiuri (1) In particolare: decreti di ammissione al patrocinio a spese dell'erario rispettivamente emessi in data 18 novembre 2013 a favore degli imputati S. F. e D.I. B. istanza di pagamento delle spettanze di perizia depositata in data 12 febbraio 2014 dal perito Romano Fabbrizzi; verbale dattiloscritto della udienza dibattimentale celebrata in data 14 febbraio 2014 nel presente procedimento penale; decreto di pagamento delle spettanze di perizia emesso in data 14 febbraio 2014 a favore del perito Romano Fabbrizzi; sentenza n. 266/2014 emessa in data 11 marzo 2014 e definizione del giudizio di primo grado relativo al procedimento di cognizione presupposto; decreto di pagamento delle spettanze di patrocinio forense a carico dell'erario emesso in data 11 marzo 2014 a favore del difensore degli imputati avv.to Ilaria Nannipieri del foro di Livorno; provvedimento di sospensione dell'esecuzione del pagamento delle spettanze di perizia emesso in data 12 marzo 2014 in confronto del perito Romano Fabbrizzi.