P.Q.M. 
 
 
                 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO 
              Ufficio penale dibattimentale monocratico 
 
    Visti l'art. 1 della legge cost. n.  1/1948  e  l'art.  23  della
legge n. 87/1953, 
    Dichiara  la  rilevanza  in   relazione   ai   provvedimenti   di
liquidazione delle spettanze di perizia  da  adottarsi  nel  presente
procedimento penale, e la non  manifesta  infondatezza  in  relazione
all'art.  3  della  Costituzione,  della  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art. 106-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 2115/2002 (introdotto dall'art. 1,
commi 606 e 607 della legge n. 143/2013) nella parte in  cui  prevede
che i compensi liquidati a carico  dell'erario  sono  ridotti  di  un
terzo anche nel caso delle  spettanze  dovute  agli  ausiliari  della
autorita'  giudiziaria,  dimodoche',  per  ricondurre   la   suddetta
disposizione di legge nei margini della legittimita'  costituzionale,
occorrere espungervi l'espressione «all'ausiliario del magistrato,»; 
    Ordina la sospensione dell'esecuzione del  decreto  di  pagamento
emesso in data 14 febbraio 2014 in funzione della liquidazione  della
somma di € 370 a titolo di  spettanze  per  la  perizia  psichiatrica
eseguita  come  in  atti,  nonche'  la   sospensione   del   giudizio
concernente la procedura di rettificazione del suddetto  decreto  che
sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 2115/2002, quale disposizione  di  legge  cui  si
riferisce la prospettata questione di legittimita' costituzionale; 
    Ordina la rimessione alla Corte costituzionale degli  atti  della
procedura di liquidazione di spese  di  giustizia  cui  si  riferisce
l'incidente di costituzionalita' (1) , nonche' la notificazione della
presente  ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la comunicazione della medesima ordinanza alla Presidenza del
Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  al  perito,  al
pubblico ministero ed alle altre parti del procedimento. 
      Dato in Grosseto il giorno 14 marzo 2014 
 
                       Il giudice: Muscogiuri 
 

(1) In particolare: decreti  di  ammissione  al  patrocinio  a  spese
    dell'erario rispettivamente emessi in data  18  novembre  2013  a
    favore degli imputati S. F. e D.I. B. istanza di pagamento  delle
    spettanze di perizia depositata in  data  12  febbraio  2014  dal
    perito Romano Fabbrizzi;  verbale  dattiloscritto  della  udienza
    dibattimentale celebrata in data 14 febbraio  2014  nel  presente
    procedimento penale; decreto  di  pagamento  delle  spettanze  di
    perizia emesso in data 14  febbraio  2014  a  favore  del  perito
    Romano Fabbrizzi; sentenza n. 266/2014 emessa in  data  11  marzo
    2014 e definizione  del  giudizio  di  primo  grado  relativo  al
    procedimento di  cognizione  presupposto;  decreto  di  pagamento
    delle spettanze di patrocinio forense a carico dell'erario emesso
    in data 11 marzo 2014  a  favore  del  difensore  degli  imputati
    avv.to Ilaria Nannipieri del foro di  Livorno;  provvedimento  di
    sospensione dell'esecuzione  del  pagamento  delle  spettanze  di
    perizia emesso in data 12 marzo  2014  in  confronto  del  perito
    Romano Fabbrizzi.