P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di  Brindisi  -  Sezione  Distaccata  di  Fasano  in
composizione monocratica nella persona  del  Giudice  Onorario  Dott.
Avv. Giuseppe Lanzillotta 
      letti ed applicati gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; 
      ritiene rilevante nel presente giudizio  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  529
c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  consente  al  Giudice  penale  di
prosciogliere l'imputato «per tenuita' del fatto quando il  fatto  e'
di   particolare   tenuita'    rispetto    all'interesse    tutelato,
all'esiguita' del danno o del pericolo che ne  e'  derivato,  nonche'
alla sua occasionalita' e al grado della colpevolezza,  tenuto  conto
altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento  puo'
recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia  o  di  salute
dell'imputato» in quanto non prevede la  formula  di  proscioglimento
«per tenuita' del fatto quando il fatto e'  di  particolare  tenuita'
rispetto  all'interesse  tutelato,  all'esiguita'  del  danno  o  del
pericolo che ne e' derivato, alla sua occasionalita' e al grado della
colpevolezza, tenuto conto altresi' del pregiudizio  che  l'ulteriore
corso del procedimento  puo'  recare  alle  esigenze  di  lavoro,  di
studio, di famiglia o di salute dell'imputato» in maniera  simmetrica
ed analoga a quanto gia' previsto per i soli procedimenti  penali  di
competenza del Giudice di Pace dall'art. 34 del  decreto  legislativo
n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 2-3-24-111 Cost.; 
    per l'effetto, sospende il presente giudizio a carico di N. G.  e
D. S. F.; 
    dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  Costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi  i  presupposti,  voglia  dichiarare  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui
non consente al  Giudice  penale  di  prosciogliere  l'imputato  «per
tenuita' del  fatto  quando  il  fatto  e'  di  particolare  tenuita'
rispetto  all'interesse  tutelato,  all'esiguita'  del  danno  o  del
pericolo che ne e' derivato, alla sua occasionalita' e al grado della
colpevolezza tenuto conto altresi' del  pregiudizio  che  l'ulteriore
corso del procedimento  puo'  recare  alle  esigenze  di  lavoro,  di
studio, di famiglia o di salute dell'imputato» in quanto non  prevede
la formula di proscioglimento «per tenuita' del fatto quando il fatto
e'  di  particolare   tenuita'   rispetto   all'interesse   tutelato,
all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e'  derivato  alla  sua
occasionalita' e al grado della colpevolezza  tenuto  conto  altresi'
del pregiudizio che l'ulteriore corso del  procedimento  puo'  recare
alle  esigenze  di  lavoro,  di  studio,  di  famiglia  o  di  salute
dell'imputato» per quanto sinora esposto ed argomentato; 
    dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Fasano il 5 dicembre 2012 
 
                  Il Giudice Onorario: Lanzillotta