P. Q. M. Il Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Fasano in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dott. Avv. Giuseppe Lanzillotta letti ed applicati gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; ritiene rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui non consente al Giudice penale di prosciogliere l'imputato «per tenuita' del fatto quando il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita' e al grado della colpevolezza, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato» in quanto non prevede la formula di proscioglimento «per tenuita' del fatto quando il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, alla sua occasionalita' e al grado della colpevolezza, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato» in maniera simmetrica ed analoga a quanto gia' previsto per i soli procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace dall'art. 34 del decreto legislativo n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 2-3-24-111 Cost.; per l'effetto, sospende il presente giudizio a carico di N. G. e D. S. F.; dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui non consente al Giudice penale di prosciogliere l'imputato «per tenuita' del fatto quando il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, alla sua occasionalita' e al grado della colpevolezza tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato» in quanto non prevede la formula di proscioglimento «per tenuita' del fatto quando il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato alla sua occasionalita' e al grado della colpevolezza tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato» per quanto sinora esposto ed argomentato; dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso in Fasano il 5 dicembre 2012 Il Giudice Onorario: Lanzillotta