P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c) nella parte in cui prevede che «sono, altresi', di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del Codice civile», limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis, per violazione degli arti 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bologna, 2 maggio 2014 Il presidente: Spadaro