P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I,  disp.  att.  c.c.
(come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c) nella parte  in  cui
prevede che «sono,  altresi',  di  competenza  del  Tribunale  per  i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli  251  e  317-bis
del Codice civile», limitatamente alla parte in  cui  include  l'art.
317-bis,  per  violazione  degli  arti  76,  77  e   3,   111   della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  unitamente   alla   prova   delle
comunicazioni e notificazioni previste a seguire. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Bologna, 2 maggio 2014 
 
                       Il presidente: Spadaro