P.Q.M. Visti gli articoli 23 ss. L. n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1964 in relazione agli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2. Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio. Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, 14 febbraio 2014 Il giudice: M. Vittoria Azzollini