P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 23 ss. L. n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma  1,  n.  7)  d.P.R.  n.
1124/1964 in relazione agli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2. Cost. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio. 
    Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza
alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Brescia, 14 febbraio 2014 
 
                  Il giudice: M. Vittoria Azzollini