P.Q.M. Visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestatamene infondata, con riferimento agli articoli 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 28/1999 nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l'art. 26, comma 4, DPR 29/9/1973 n. 600 deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, della L. 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicato al Presidente del Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Padova, 19 ottobre 2004 Il presidente: Abate