P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritiene  rilevante   e   non   manifestatamene   infondata,   con
riferimento agli articoli 3, 53, 101, 102 e 108  della  Costituzione,
l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
28/1999 nella parte in cui  dispone  con  efficacia  retroattiva  che
l'art. 26, comma 4, DPR 29/9/1973 n. 600 deve  intendersi  nel  senso
che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni
e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, della L. 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  nonche'  comunicato  al  Presidente   del   Senato   della
Repubblica e alla Camera dei deputati. 
      Padova, 19 ottobre 2004 
 
                        Il presidente: Abate