P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del cpa. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF Filippo Maria Tropiano, Referendario Angela Fontana, Referendario, Estensore Il Presidente: Gatto Costantino L'estensore: Fontana