P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Calabria  Sezione
Staccata di Reggio Calabria visto l'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza
della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
dell'art. 79 ed 80 del cpa. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella  Camera  di  consiglio  del
giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF 
        Filippo Maria Tropiano, Referendario 
        Angela Fontana, Referendario, Estensore 
 
                   Il Presidente: Gatto Costantino 
 
 
                        L'estensore: Fontana