P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima): 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 43-bis della legge regionale numero 16 del 2004, disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale numero 1 del 2011, nella parte in cui consente che la Regione disciplini con un regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma, del piano territoriale regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei piani urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei comparti edificatori, nonche' le modalita' di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, per contrasto con gli articoli 123, 117, comma 3, 121, commi 2, 5 e 1, comma 2 della Costituzione; 2. dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3. la presente ordinanza, a cura della Segreteria, sara' comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente; Paolo Corciulo, Consigliere; Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore. Il Presidente: Cesare Mastrocola L'estensore: Antonio Andolfi