P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
Prima): 
        1. dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  43-bis  della
legge  regionale  numero  16  del   2004,   disposizione   introdotta
dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale  numero  1  del  2011,
nella parte  in  cui  consente  che  la  Regione  disciplini  con  un
regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli  accordi
di programma, del piano territoriale regionale, dei piani  settoriali
regionali, dei piani territoriali di coordinamento  provinciale,  dei
piani urbanistici comunali,  dei  piani  urbanistici  attuativi,  dei
regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei  comparti  edificatori,
nonche' le modalita' di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e
soggetti privati, per contrasto con gli articoli 123, 117,  comma  3,
121, commi 2, 5 e 1, comma 2 della Costituzione; 
        2. dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        3. la presente ordinanza,  a  cura  della  Segreteria,  sara'
comunicata alle parti costituite, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno  30
aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Cesare Mastrocola, Presidente; 
        Paolo Corciulo, Consigliere; 
        Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore. 
 
                  Il Presidente: Cesare Mastrocola 
 
 
                                         L'estensore: Antonio Andolfi