P.Q.M. 
 
    La Corte, visto l'art.23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in  relazione
agli artt. 111, comma  1,  e  117,  comma  1  della  Costituzione  la
questione relativa alla conformita' a Costituzione degli  artt.  666,
667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono
che  la  parte  possa  richiedere  al  giudice   dell'esecuzione   lo
svolgimento dell'udienza in forma pubblica; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero
nonche' ai Presidente del Consiglio dei Ministri,  e  che  sia  anche
comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso il 4 giugno 2014 
 
                      Il Presidente: Squassoni 
 
 
                                     Il Consigliere estensore: Marini