P.Q.M. La Corte, visto l'art.23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 111, comma 1, e 117, comma 1 della Costituzione la questione relativa alla conformita' a Costituzione degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell'esecuzione lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero nonche' ai Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia anche comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 4 giugno 2014 Il Presidente: Squassoni Il Consigliere estensore: Marini