P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, visti gli artt.79, comma 1, c.p.a. e 23, L n. 87/53, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 7, D Lgs. n. 165/01 in relazione all'art. 36, primo comma, ultima parte della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la sessione degli atti alla Corte costituzionale: Rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario Paola Patatini, Referendario, Estensore Il Presidente: Pasca L'Estensore: Patatini