P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Puglia,  sede  di
Bari, Sezione Seconda, visti gli artt.79, comma 1, c.p.a. e 23, L  n.
87/53, ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53,  comma  7,  D
Lgs. n. 165/01 in relazione all'art. 36, primo  comma,  ultima  parte
della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la sessione
degli atti alla Corte costituzionale: 
    Rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e  sulle  spese  di
lite all'esito del promosso giudizio incidentale ai sensi degli artt.
79 e 80 c.p.a. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
    Cosi' deciso in Bari nella Camera  di  Consiglio  del  giorno  27
marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Antonio Pasca, Presidente 
        Giacinta Serlenga, Primo Referendario 
        Paola Patatini, Referendario, Estensore 
 
                        Il Presidente: Pasca 
 
 
                                                L'Estensore: Patatini