P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
degli artt. 117, primo comma, Cost., e 111, primo  comma,  Cost.,  la
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 678, punto 1,  e
666, punto 3, c.p.p., nella  parte  in  cui  non  consentono  che  il
procedimento innanzi il Tribunale di Sorveglianza  nelle  materie  di
competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme della
pubblica udienza. 
    Sospende la procedura e ordina la trasmissione  degli  atti  alla
Corte Costituzionale; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
Deputati. 
    Manda alla Cancelleria per adempimenti di rito. 
 
      Napoli, 30 giugno 2014 
 
                Il Presidente estensore: Di Giovanni