P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 117, primo comma, Cost., e 111, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 678, punto 1, e 666, punto 3, c.p.p., nella parte in cui non consentono che il procedimento innanzi il Tribunale di Sorveglianza nelle materie di competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme della pubblica udienza. Sospende la procedura e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Manda alla Cancelleria per adempimenti di rito. Napoli, 30 giugno 2014 Il Presidente estensore: Di Giovanni