P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis, per violazione degli arte 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Napoli l'8 luglio 2014 Il Presidente: Angela Cirillo Il giudice relatore: Nagia Ramadan Bulugma