P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite: Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2014. Il Presidente: Luigi Rovelli