P.Q.M. 
 
    La Corte, a Sezioni unite: 
        Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, 
        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile
2002, n.  77  (Disciplina  del  Servizio  civile  nazionale  a  norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64),  nella  parte  in  cui,
prevedendo  il  requisito  della  cittadinanza  italiana,  esclude  i
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti  nello  Stato  italiano
dalla possibilita' di essere ammessi a prestare  il  servizio  civile
nazionale; 
        Dispone la sospensione del presente giudizio; 
        Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
        Ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso, in Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  16
settembre 2014. 
 
                    Il Presidente: Luigi Rovelli