P.Q.M. 
 
    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione
autonoma del Trentino - Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,  non
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art. 76, II comma, e 92 del d.lgs. 30 maggio  2002,  n.  113,  e
riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per contrasto  con  gli
artt. 3, I comma, 24, I e III comma, e 113, I comma, Cost. 
        b) sospende il giudizio in corso sino  alla  decisione  sulla
proposta questione di costituzionalita'; 
        c) ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura
della segreteria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa,
a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,
e che sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica  e  al
presidente della Camera dei deputati; 
        d) dispone la trasmissione degli atti, a  cura  della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Trento nella camera  di  consiglio  addi'  25
settembre 2014 con l'intervento dei signori magistrati: 
          Armando Pozzi, Presidente; 
          Angelo Gabbricci, consigliere, estensore; 
          Paolo Devigili, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Pozzi 
 
 
                                               L'estensore: Gabbricci