P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 76, II comma, e 92 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per contrasto con gli artt. 3, I comma, 24, I e III comma, e 113, I comma, Cost. b) sospende il giudizio in corso sino alla decisione sulla proposta questione di costituzionalita'; c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati; d) dispone la trasmissione degli atti, a cura della stessa segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio addi' 25 settembre 2014 con l'intervento dei signori magistrati: Armando Pozzi, Presidente; Angelo Gabbricci, consigliere, estensore; Paolo Devigili, consigliere. Il Presidente: Pozzi L'estensore: Gabbricci