P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; 
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge n. 89
del 1913, come sostituito dall'art. 47 del d.lgs. n.  249  del  2006,
nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione  del
notaio dopo la condanna per  uno  dei  reati  indicati  dalla  stessa
disposizione, in riferimento agli  artt.  3  e  27,  comma  3,  della
Costituzione; 
    Rimette la questione di legittimita'  costituzionale  alla  Corte
costituzionale; 
    Sospende il  presente  giudizio  fino  alla  comunicazione  della
decisione della Corte costituzionale; 
    Dispone  la  trasmissione  di  copia  integrale   del   fascicolo
d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica, alla  Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Milano, nella  camera  di  consiglio  del  15
ottobre 2014. 
 
                     Il Presidente: Santosuosso