P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 47 del d.lgs. n. 249 del 2006, nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione del notaio dopo la condanna per uno dei reati indicati dalla stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione; Rimette la questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica, alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2014. Il Presidente: Santosuosso