P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, visto  l'art.
134 della Costituzione, l'art. 1,  legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli art. 3  e  24  comma  2  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui  non  prevede
la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice  del  dibattimento
il giudizio abbreviato in seguito alla contestazione nel dibattimento
di una circostanza  aggravante  che  gia'  risultava  dagli  atti  di
indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale, con sospensione del processo in corso; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. 
      Cosi' deciso in Padova, il giorno 7 ottobre 2014 
 
                      Il Presidente: De Nardus