P. Q. M. Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 24 comma 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con sospensione del processo in corso; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. Cosi' deciso in Padova, il giorno 7 ottobre 2014 Il Presidente: De Nardus