P.Q.M. Visti gli artt. 1 L. cost. n. 1/48, e 23 della L. n. 87/53; Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita': per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. l co. 607 della L. n. 147/2013, nella parte in cui prevede che l'art. 106-bis d.P.R. 115/02, introdotto dall'art. 1 co. 606 della stessa legge, si applichi a tutte le liquidazioni, ancora da operarsi ad opera del giudice, anche se relative ad operazioni peritali e prestazioni dell'ausiliario gia' interamente o per la maggior parte compiute prima dell'entrata in vigore dell'art. 106-bis del d.P.R. 115/02; per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 106-bis d.P.R. 115/02, nella parte in cui la sua operativita' non e' subordinata all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi spettatati agli ausiliari del giudice, previsto dall'art. 54 del d.P.R. 115/02. Ordina la notificazione della presente ordinanza al P.M., all'imputato ed al suo difensore e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Ordina la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale; Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al perito. Lecce, addi' 16 giugno 2014 Il giudice: dott. Stefano Sernia