P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 L. cost. n. 1/48, e 23 della L. n. 87/53; 
    Ritenuta d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita': 
    per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,  dell'art.
l co. 607 della L. n. 147/2013, nella parte in cui prevede che l'art.
106-bis d.P.R. 115/02, introdotto dall'art. 1 co.  606  della  stessa
legge, si applichi a tutte le liquidazioni,  ancora  da  operarsi  ad
opera del  giudice,  anche  se  relative  ad  operazioni  peritali  e
prestazioni dell'ausiliario gia' interamente o per la  maggior  parte
compiute prima dell'entrata in vigore dell'art.  106-bis  del  d.P.R.
115/02; 
    per contrasto con gli artt.  3  e  36  Cost.,  dell'art.  106-bis
d.P.R. 115/02,  nella  parte  in  cui  la  sua  operativita'  non  e'
subordinata  all'effettivo  adeguamento   periodico   delle   tabelle
relative ai compensi spettatati agli ausiliari del giudice,  previsto
dall'art. 54 del d.P.R. 115/02. 
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  al   P.M.,
all'imputato ed al suo difensore e al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, e la sua comunicazione  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
Parlamento; 
    Ordina la successiva  trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale; 
    Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al perito. 
        Lecce, addi' 16 giugno 2014 
 
                  Il giudice: dott. Stefano Sernia