P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione  se
violi  il  principio  di  uguaglianza  di  cui   all'art.   3   della
Costituzione la norma di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo  n.
74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al
17  settembre  2011,  punisce   l'omesso   versamento   di   ritenute
certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale,  per
importi  non  superiori,  per  ciascun  periodo   d'imposta,   ad   €
103.291,48; 
    Dispone  pertanto  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Sospende il procedimento di esecuzione a carico di Maggi Andrea; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, il  presente  provvedimento
sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che al  Pubblico
ministero  in  sede,  al  Maggi  Andrea  e  al  suo  difensore,  avv.
Marialaura Andreucci del foro di Bergamo. 
      Cosi' deciso in Bergamo il 1° ottobre 2014 
 
                        Il Giudice: Iacomino