P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione se violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48; Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Sospende il procedimento di esecuzione a carico di Maggi Andrea; Ordina che, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che al Pubblico ministero in sede, al Maggi Andrea e al suo difensore, avv. Marialaura Andreucci del foro di Bergamo. Cosi' deciso in Bergamo il 1° ottobre 2014 Il Giudice: Iacomino