P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III): dichiara rilevante per la decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione degli artt. 3, 33, comma 6, 77, comma 2, e 97, Cost., secondo quanto in motivazione; sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; dispone la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Antonio De Vita, Primo Referendario Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore Il presidente: Adriano Leo L'estensore: Diego Spampinato