P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia  (Sezione
III): 
    dichiara rilevante per la decisione del presente giudizio  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del DL 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con
legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione degli artt. 3, 33, comma
6, 77, comma 2, e 97, Cost., secondo quanto in motivazione; 
    sospende  il  giudizio  in  corso,  riservando   ogni   ulteriore
decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; 
    dispone la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla
Corte costituzionale; 
      ordina che la presente ordinanza sia notificata, a  cura  della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente del  Consiglio
dei  ministri  e  che  sia  comunicata  al  Presidente   del   Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Milano nella camera di  consiglio  del  giorno  7
ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Adriano Leo, Presidente 
        Antonio De Vita, Primo Referendario 
        Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore 
 
                                           Il presidente: Adriano Leo 
 
                                        L'estensore: Diego Spampinato