P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1 nn. 1 e 3, e 22, commi 2 e 3, della legge 24/01/79 n. 18, cosi' come modificata dalla legge 20/02/09 n. 10 («Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»), in relazione agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Manda alla Cancelleria per notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, oltre che alle parti del presente giudizio. Cosi' deciso in Trieste, il 12 agosto 2014 Il Giudice: dott.ssa Anna L. Fanelli