P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1  nn.
1 e 3, e 22, commi 2 e 3, della legge  24/01/79  n.  18,  cosi'  come
modificata dalla legge 20/02/09  n.  10  («Modifiche  alla  legge  24
gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia»), in relazione agli  artt.  2,  3,  48,
secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione; 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per notifica della presente  ordinanza  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'   per   la   sua
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei Deputati, oltre che alle parti del presente giudizio. 
        Cosi' deciso in Trieste, il 12 agosto 2014 
 
                Il Giudice: dott.ssa Anna L. Fanelli