P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), parzialmente e non definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 4703/12), come in epigrafe proposto, cosi' provvede: Dichiara ammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado, in riforma sul punto della impugnata sentenza; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, la questione di legittimita'. costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (nel testo coordinato con il richiamato allegato 2) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e dispone la immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la risoluzione della relativa questione; Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza-sentenza parziale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Riserva alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente; Vito Carella, Consigliere; Claudio Contessa, Consigliere; Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore; Bernhard Lageder, Consigliere. Il Presidente: Luciano Barra Caracciolo L'estensore: Giulio Castriota Scanderbeg