P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
parzialmente e non definitivamente pronunciando sull'appello  (RG  n.
4703/12), come in epigrafe proposto, cosi' provvede: 
        Dichiara ammissibile, nei sensi di  cui  in  motivazione,  il
ricorso  di  primo  grado,  in  riforma  sul  punto  della  impugnata
sentenza; 
        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, la questione  di
legittimita'. costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge
31 maggio 2010,  n.  78  (nel  testo  coordinato  con  il  richiamato
allegato 2) convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e  dispone  la  immediata
trasmissione degli atti di causa alla  Corte  costituzionale  per  la
risoluzione della relativa questione; 
        Ordina che a cura della segreteria della sezione la  presente
ordinanza-sentenza parziale sia notificata alle parti in causa  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
        Riserva alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  18
marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Luciano Barra Caracciolo, Presidente; 
        Vito Carella, Consigliere; 
        Claudio Contessa, Consigliere; 
        Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore; 
        Bernhard Lageder, Consigliere. 
 
               Il Presidente: Luciano Barra Caracciolo 
 
 
                             L'estensore: Giulio Castriota Scanderbeg