Per Questi Motivi 
 
    Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, in  persona  del  Giudice
unico  dott.  Alessio  Liberati,  visti  gli   articoli   137   della
Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87,  ritenuta  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza, 
        solleva d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75
e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al  beneficio
del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispongono che  il
giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione del reddito degli
ultimi 12 mesi (anziche' di quello  dell'anno  precedente  risultante
dalla dichiarazione dei redditi), 
        solleva  d'ufficio  ed  in  via  subordinata   questione   di
legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24  della
Costituzione, degli artt. 75  e  76  del  d.P.R.  30.05.2002  n.  115
materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato,  nella
parte in cui non dispone la possibilita' di una ammissione graduata e
parziale al beneficio del patrocinio a spese dell'erario  in  ragione
di fasce o scaglioni reddituali. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Tivoli, 16 ottobre 2014 
 
                 Il giudice: dott. Alessio Liberati