Per Questi Motivi Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione del reddito degli ultimi 12 mesi (anziche' di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi), solleva d'ufficio ed in via subordinata questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispone la possibilita' di una ammissione graduata e parziale al beneficio del patrocinio a spese dell'erario in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tivoli, 16 ottobre 2014 Il giudice: dott. Alessio Liberati