P.Q.M. Per le esposte ragioni, la ricorrente Regione Emilia Romagna, come sopra rappresentata e difesa; Chiede Voglia Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Procura Regionale della Corte dei conti il potere di citare in giudizio i Capigruppo e i Consiglieri regionali come prosecuzione dell'iniziativa avviata con gli inviti a dedurre, gia' impugnati per conflitto di attribuzione (R.G. n. 8/2014 Reg. Conflitto Enti) in relazione alle spese dei Gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, sovrapponendo autonomi e differenti apprezzamenti alle valutazioni di merito riservate agli organi regionali, cosi' protraendo la precedente illegittima azione di controllo e fuoriuscendo dai legittimi confini del sindacato giurisdizionale e conseguentemente; Annullare gli atti di citazione (doc. 2-14) citati in epigrafe e gli eventuali altri dello stesso tenore in corso di notifica, per violazione dell'autonomia regionale e, in particolare, del Consiglio regionale, nei termini e in relazione ai profili esposti nel presente ricorso. Si depositano: 1) Deliberazione G.R. progr. n. 130 del 16 febbraio 2015 di autorizzazione a promuovere il conflitto; 2-14) Atti di citazione specificati in epigrafe; 15) Delibera attuativa dell'Ufficio di presidenza n. 5 del 17 gennaio 2012; 16) Legge Regione Emilia Romagna n. 32/1997 nel testo vigente nel 2012. Bologna-Padova-Roma, 20 febbraio 2015 Prof. Avv. Franco Mastragostino Prof. Avv. Giandomenico Falcon Avv. Luigi Manzi