P.Q.M. 
 
    Per le esposte ragioni, la  ricorrente  Regione  Emilia  Romagna,
come sopra rappresentata e difesa; 
    Chiede Voglia Codesta Ecc.ma  Corte  Costituzionale  accertare  e
dichiarare che  non  spetta  allo  Stato  e  per  esso  alla  Procura
Regionale della Corte dei conti il potere di  citare  in  giudizio  i
Capigruppo   e   i   Consiglieri    regionali    come    prosecuzione
dell'iniziativa avviata con gli inviti a dedurre, gia' impugnati  per
conflitto di attribuzione (R.G. n. 8/2014  Reg.  Conflitto  Enti)  in
relazione alle spese dei  Gruppi  consiliari  relative  all'esercizio
2012,  sovrapponendo  autonomi  e   differenti   apprezzamenti   alle
valutazioni  di  merito  riservate  agli  organi   regionali,   cosi'
protraendo  la  precedente  illegittima   azione   di   controllo   e
fuoriuscendo dai legittimi confini del  sindacato  giurisdizionale  e
conseguentemente; 
    Annullare gli atti di citazione (doc. 2-14) citati in epigrafe  e
gli eventuali altri dello stesso tenore in  corso  di  notifica,  per
violazione dell'autonomia regionale e, in particolare, del  Consiglio
regionale, nei termini e in relazione ai profili esposti nel presente
ricorso. 
    Si depositano: 
        1) Deliberazione G.R. progr. n. 130 del 16 febbraio  2015  di
autorizzazione a promuovere il conflitto; 
        2-14) Atti di citazione specificati in epigrafe; 
        15) Delibera attuativa dell'Ufficio di presidenza n. 5 del 17
gennaio 2012; 
        16) Legge Regione Emilia Romagna n. 32/1997 nel testo vigente
nel 2012. 
 
        Bologna-Padova-Roma, 20 febbraio 2015 
 
                   Prof. Avv. Franco Mastragostino 
 
 
                   Prof. Avv. Giandomenico Falcon 
 
 
                          Avv. Luigi Manzi