P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in relazione agli art. 3 e 38, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'eta', l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende in parte qua il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Udine, in data 5 gennaio 2015 Il giudice del lavoro: dott. Giuliano Berardi