P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  14,  della  legge  8
agosto 1995 n. 335, in relazione agli art. 3 e 38,  comma  2,  Cost.,
nella parte in cui non prevede, per  il  calcolo  della  pensione  ai
superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai  57  anni  d'eta',
l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi  limiti
d'eta' pensionabile in vigore. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Udine, in data 5 gennaio 2015 
 
            Il giudice del lavoro: dott. Giuliano Berardi