P. Q. M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale 
        dell'articolo  159  c.p.,  nella  parte  in  cui  prevede  la
sospensione del corso della  prescrizione  anche  in  presenza  delle
condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p.,  laddove  sia  accertata
l'incapacita'   di   partecipare   coscientemente   al   procedimento
dell'imputato per  effetto  di  una  patologia  irreversibile  e  non
suscettibile  di  miglioramenti,  per  ritenuto  contrasto  con   gli
articoli 3, 24, secondo comma, 111, primo comma  e  117  primo  comma
della Costituzione, 
        dell'articolo  150  c.p.  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'assoluta  ed  irreversibile  incapacita'  di  intendere  di  volere
sopravvenuta  al   fatto   derivante   da   una   lesione   cerebrale
ingravescente quale causa  di  estinzione  del  reato,  per  ritenuto
contrasto con gli articoli 3 e 27, comma primo, della Costituzione, 
        Sospende il presente procedimento a carico di S. A. L. 
    Dispone la trasmissione degli  atti  della  Corte  costituzionale
affinche',   ove   ne   ravvisi   presupposti,   voglia    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p.  e  dell'art.  150
c.p. nelle parti indicate. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
camere del Parlamento. 
        Cagliari, addi' 10 dicembre 2014. 
 
                          Il giudice: Badas 
 
    Allegato al verbale dell'udienza del 10 dicembre 2014.