P. Q. M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'incapacita' di partecipare coscientemente al procedimento dell'imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti, per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117 primo comma della Costituzione, dell'articolo 150 c.p. nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacita' di intendere di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato, per ritenuto contrasto con gli articoli 3 e 27, comma primo, della Costituzione, Sospende il presente procedimento a carico di S. A. L. Dispone la trasmissione degli atti della Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p. e dell'art. 150 c.p. nelle parti indicate. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cagliari, addi' 10 dicembre 2014. Il giudice: Badas Allegato al verbale dell'udienza del 10 dicembre 2014.