Per Questi Motivi La Corte, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nei termini di cui in motivazione; sospende il presente giudizio; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cessazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2014. Il Presidente: Bucciante Il Funzionario Giudiziario: Valeria Neri Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015.