P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87  e  l'art.  1  legge  6
marzo 1956 n. 71; 
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  e  dell'art.  5,
comma  1,  l.f.,  nella  parte  in  cui  assoggettano  a   fallimento
l'imprenditore individuale persona fisica,  e  non  autonomamente  la
sola   impresa   individuale   intesa    come    attivita',    ovvero
alternativamente  nella  parte  in  cui  assoggettano  a   fallimento
l'imprenditore   individuale   anziche'   limitarsi   a   dichiararne
l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della
persona fisica come attivita'; 
    Sospende  il   processo   fino   alla   decisione   della   Corte
costituzionale; 
    Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della  Cancelleria,
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che  sia
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
Costituzionale, con la prova di tutte le prescritte  notificazioni  e
comunicazioni. 
        Vicenza, 12 giugno 2014 
 
                      Il Presidente: Colasanto 
 
 
                                            Il Giudice est.: Limitone