P.Q.M. Visti l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 1 legge 6 marzo 1956 n. 71; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attivita', ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziche' limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attivita'; Sospende il processo fino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con la prova di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni. Vicenza, 12 giugno 2014 Il Presidente: Colasanto Il Giudice est.: Limitone