P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    1) Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e
1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella
parte in cui non  prevedono  l'obbligo  di  astensione  per  l'organo
giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione  ex
art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l'ordinanza ex  art.
1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111  della
Costituzione. 
    2) Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  unitamente   alla   prova   delle
comunicazioni e notificazioni previste. 
    3) Ordina che, a cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga notificata a tutte le parti del processo e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
      Milano, Camera di consiglio del 21 maggio 2014 
 
                    Il Presidente est.: De Sapia