P. Q. M. 
 
    Rigetta le istanze cautelari relative  ai  ricorsi  in  epigrafe,
come riuniti; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione
incidentale di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 486
e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita'  per
il 2014), in rapporto agli articoli 3 e 53 della Costituzione  ed  in
riferimento alle ulteriori ragioni  di  cui  in  motivazione;  e  per
l'effetto 
    Rimette alla Corte costituzionale la definizione  della  predetta
questione incidentale; conseguentemente 
    Sospende il seguito  del  giudizio  sui  predetti  ricorsi,  come
riuniti, sino all'esito del giudizio incidentale innanzi  alla  Corte
costituzionale, 
    Si  riserva  ogni  ulteriore  decisione  all'esito  del  giudizio
incidentale innanzi alla Corte costituzionale, 
    Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della  presente
ordinanza e degli atti concernenti i relativi giudizi, a  cura  della
Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, 
    Dispone  altresi'  la  trasmissione  della  presente   ordinanza,
parimenti  a  cura  della   Segreteria   degli   Organi   di   tutela
giurisdizionale  della  Camera,  al  Presidente  della   Camera   dei
deputati, al Presidente del Senato della  Repubblica,  al  Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti. 
        Roma, addi' 3 marzo 2015 
 
                 Il Presidente e relatore: Bonifazi