P. Q. M. Rigetta le istanze cautelari relative ai ricorsi in epigrafe, come riuniti; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014), in rapporto agli articoli 3 e 53 della Costituzione ed in riferimento alle ulteriori ragioni di cui in motivazione; e per l'effetto Rimette alla Corte costituzionale la definizione della predetta questione incidentale; conseguentemente Sospende il seguito del giudizio sui predetti ricorsi, come riuniti, sino all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, Si riserva ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti concernenti i relativi giudizi, a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, Dispone altresi' la trasmissione della presente ordinanza, parimenti a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti. Roma, addi' 3 marzo 2015 Il Presidente e relatore: Bonifazi