P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ordina la sospensione del giudizio sino all'esito della decisione
della Corte costituzionale; 
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  a  detta  Corte  per   la
risoluzione   delle    prospettate    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della  Calabria  n.
18/1983, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e  117
della Costituzione; 
    Dispone che l'ordinanza a cura della cancelleria  sia  notificata
alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in  Catanzaro  nella  Camera  di  Consiglio  del  16
febbraio 2015. 
 
                        Il Presidente: Arcuri 
 
 
                                    Il Consigliere relatore: Garofalo