P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la sospensione del giudizio sino all'esito della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti a detta Corte per la risoluzione delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Calabria n. 18/1983, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione; Dispone che l'ordinanza a cura della cancelleria sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2015. Il Presidente: Arcuri Il Consigliere relatore: Garofalo