TRIBUNALE DI PIACENZA 
 
    Il Giudice del lavoro  dott.  Giovanni  Picciau,  sciogliendo  la
riserva, nella causa iscritta al n. 581/2014,  promossa  da  Cherniak
Boris C/INPS, ha emesso la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Cherniak Borys, di nazionalita' ucraina, ha asserito: 
    di essere affetto da sordomutismo dalla nascita; 
    di aver fatto ingresso in Italia il 16 aprile 2008; 
      il 12 aprile 2008  gli  e'  stato  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno; 
    in data 4 ottobre 2010 ha chiesto il riconoscimento  del  proprio
handicap in relazione al sordomutismo per conseguire  le  provvidenze
di legge; 
    con verbale del 20  maggio  2011  la  Commissione  medico  legale
presso l'Azienda Sanitaria  locale  di  Piacenza  ha  riconosciuto  a
carico  di  Boris  Cherniak  una  situazione  di  grave  handicap  in
relazione al sordomutismo congenito; 
    con domanda in data 4 ottobre 2010 Boris Cherniak ha  chiesto  il
riconoscimento del proprio stato di sordomutismo  per  conseguire  le
provvidenze di legge; 
    con verbale del 5 luglio 2011 la competente Commissione presso il
Centro Medico Legale di Piacenza ha riconosciuto Boris Cherniak sordo
ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, della legge 508 del  1988
e della legge 95/2006; 
    con domanda del 4 ottobre 2010 Cherniak ha chiesto l'erogazione a
proprio  favore  della  indennita'  di  comunicazione  per  sordomuti
prelinguali ultradiciottenni con decorrenza dal 1° novembre 2010; 
    con missiva in data  24  ottobre  2013  l'INPS  ha  comunicato  a
Cherniak  Borys  «la  refezione  della  domanda  di   indennita'   di
comunicazione ai sordomuti perlinguali maggiori di 18 anni  con  sola
indennita' di comunicazione»: l'Istituto ha motivato  tale  decisione
per la mancanza della carta di soggiorno. 
    Censurando  tale  decisione,  il  ricorrente  ha  richiamato   le
decisioni della Corte Costituzionale che si sono  occupate  dell'art.
80, comma 19 della legge n. 388/2000 e che hanno ritenuto illegittima
la  restrizione  dell'ambito   applicativo   della   disciplina,   in
riferimento a diverse prestazioni assistenziali  di  volta  in  volta
interessate (indennita' di accompagnamento, assegno  di  invalidita',
pensione di inabilita', indennita' di frequenza). 
    Il  ricorrente   ha   invocato   pertanto   una   interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa inerente la fattispecie. 
    Costituendosi  in  giudizio,  l'INPS   ha   sostenuto   di   aver
correttamente applicato quanto previsto dall'art. 80 comma  19  della
legge 388/2000. 
    La norma, come e' noto, dispone «Ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286, art. 41, l'assegno sociale  e  le  provvidenze
economiche  che  costituiscono  diritti  soggettivi  in   base   alla
legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle
condizioni previste dalla legislazione medesima, agli  stranieri  che
siano titolari della carta di soggiorno; per le altre  prestazioni  e
servizi  sociali  l'equiparazione  con  i   cittadini   italiani   e'
consentita a favore degli stranieri  che  siano  almeno  titolari  di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono  fatte
salve le disposizioni previste  dal  decreto  legislativo  18  giugno
1998, n. 237 e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 artt. 65 e  66  e
successive modificazioni». 
    Il decreto legislativo n. 286 del 1988,  art.  41,  a  sua  volta
dispone: «Gli stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  o  di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,  nonche'  i
minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso  di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse  quelle  previste  per  coloro  che  sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». 
    La carta di soggiorno, regolata dal decreto  legislativo  n.  286
del 1998 art. 9 - ora permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
lungo periodo - come modificato dal  decreto  legislativo  n.  3  del
2007, art. 1, richiede per il suo rilascio, tra l'altro, il «possesso
da almeno cinque anni, di  un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita'». 
    Cio' premesso, ritiene il Tribunale che le sentenze  della  Corte
Costituzionale citate dal ricorrente  (306/2008;  11/2009;  187/2010;
40/2013) non  giustifichino  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata   della   normativa   relativa   alla   fattispecie    (con
disapplicazione della normativa vigente ad opera del giudice)  avendo
riguardato  provvidenze  differenti  da  quella  ora  in  discussione
(indennita' di comunicazione in favore dei sordomuti ex art. 4  legge
508/1988). 
    Tali decisioni  pero',  per  la  sostanziale  analogia  dei  casi
esaminati, inducono il Tribunale a proporre una  nuova  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19 legge  23  n.  388
nella parte in cui subordina al  requisito  della  titolarita'  della
carta  di  soggiorno  la  concessione   agli   stranieri   legalmente
soggiornanti nello Stato dell'indennita' di cui all'art.  4  comma  1
della legge n. 508/1988). 
    La questione non appare  manifestamente  infondata  in  relazione
agli artt. 2, 3, 32, 38 Cost. 
    Appare  infatti  irragionevole  e  contrario  in  particolare  al
principio di solidarieta' enunciato  dall'art.  2  Cost.  subordinare
alla necessaria titolarita' della carta di soggiorno (ora permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)  l'attribuzione  agli
stranieri regolarmente soggiornanti di una prestazione  assistenziale
- come quella in esame - rivolta a soggetti portatori di  impedimenti
fortemente invalidanti. 
    Si  tratta  di  una  condizione  ostativa  che  finisce  per  far
dipendere   da   requisiti   di   carattere    meramente    temporale
l'attribuzione agli stranieri regolarmente soggiornanti  nello  Stato
di provvidenze di carattere  assistenziali  previste  in  favore  dei
sordomuti in adempimento di inderogabili doveri di solidarieta'; e si
tratta di una condizione ostativa inevitabilmente discriminatoria che
appare violare i principi desumibili anche dagli artt. 3,  38  e  32,
incidendo essa negativamente sul diritto fondamentale  della  persona
quale e' il diritto alla salute. 
    Appare poi  violato  l'art.  117,  primo  comma  Costituzione  in
relazione all'art. 14, Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'art. 1 del  protocollo
della Convenzione stessa, adottata a Parigi in data 20 marzo  1952  e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 955. 
    Va  infatti  osservato  che  l'erogazione  della  indennita'   di
comunicazione ex art. 4 legge  n.  508/1988  e'  correlata  al  «solo
titolo della  minorazione»;  ne  consegue  che  ogni  discrimine  fra
cittadini  e  stranieri   regolarmente   soggiornanti   (come   nella
fattispecie il ricorrente) fondato su requisiti differenti da  quello
oggettivo della menomazione viola il principio di non discriminazione
di cui all'art. 14 citato. 
    Si  deve  aggiungere  che  non  e'  possibile  procedere  ad  una
disapplicazione delle norme interne in contrasto con l'art. 14  CEDU,
alla  luce   dell'orientamento,   ormai   consolidato   della   Corte
Costituzionale, secondo cui le previsioni della Convenzione non hanno
efficacia diretta nel nostro ordinamento (cfr. fra  le  varie,  Corte
Cost. sent. nn. 80 del 2011, 348 e 349 del 2007). 
    La questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  appare
rilevante ai fini della decisione: nella fattispecie l'unico ostacolo
per il riconoscimento in favore del ricorrente  della  indennita'  di
comunicazione prevista dall'art. 4 comma 1 della legge n. 508/1988 e'
costituito da quanto disposto dall'art. 80, comma 19 legge n. 388 del
2000.