P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  la  sollevata,
ex  officio,  questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.
131-bis c.p. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 29/2015  in  riferimento  ai
principi di rango  costituzionale  come  innanzi  indicati  (art.  24
Cost., art. 111 Cost., art. 27  Cost.  e  art.  48  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea,  artt.  2  e  3  Cost.,  in
relazione al diritto alla propria onorabilita' e dignita'  morale  ed
art. 3 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
criterio di ragionevolezza), nella parte in cui manca  la  previsione
che l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi  ne  debba  tener
conto in maniera vincolante,  il  proprio  dissenso  in  ordine  alla
definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilita'
per tenuita' del fatto;  sentenza,  da  cui  scaturisce  per  dettato
normativa la iscrizione nel casellario giudiziale. 
    Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, in uno
agli atti del presente fascicolo alla Corte costituzionale e sospende
il giudizio in corso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza, di cui si e' data lettura alle parti all'odierna  udienza,
al Presidente del Consiglio dei ministri e per la  sua  comunicazione
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Matera il 7 maggio 2015. 
 
                         Il giudice: Santoro