P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata, ex officio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 29/2015 in riferimento ai principi di rango costituzionale come innanzi indicati (art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 27 Cost. e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 2 e 3 Cost., in relazione al diritto alla propria onorabilita' e dignita' morale ed art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, criterio di ragionevolezza), nella parte in cui manca la previsione che l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilita' per tenuita' del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativa la iscrizione nel casellario giudiziale. Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, in uno agli atti del presente fascicolo alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, di cui si e' data lettura alle parti all'odierna udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Matera il 7 maggio 2015. Il giudice: Santoro